Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art.  3  del  presente  decreto  sono
finalizzate  a  consentire  agli  enti  impositori  la  verifica  del
rispetto delle condizioni previste per  la  fruizione  dell'aiuto  ed
eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti. 
  2.  In  caso  di   superamento   dei   massimali   previsti   dalla
comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  Covid-19»,   e
successive modificazioni, richiamati ai commi  1  e  2  dell'art.  2,
l'importo   dell'aiuto   eccedente   il   massimale   spettante    e'
volontariamente  restituito  dal  beneficiario,   comprensivo   degli
interessi di recupero, calcolati ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. 
  3. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto  ai  sensi
del comma 2, il corrispondente importo e' sottratto  dagli  aiuti  di
Stato  successivamente  ricevuti  dalla  medesima  impresa.  A   tale
ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero  maturati
sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di
nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o  nel  caso  in  cui
l'ammontare del nuovo  aiuto  non  sia  sufficiente  a  garantire  il
completo   recupero,   l'importo   da   recuperare   dovra'    essere
effettivamente   riversato.   Con   provvedimento    del    direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' e i termini per
l'attuazione del presente articolo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo,  verra'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione. 
    Roma, 11 dicembre 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 49