Art. 4 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto sono finalizzate a consentire agli enti impositori la verifica del rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell'aiuto ed eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti. 2. In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni, richiamati ai commi 1 e 2 dell'art. 2, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante e' volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. 3. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo e' sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovra' essere effettivamente riversato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' e i termini per l'attuazione del presente articolo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 11 dicembre 2021 Il Ministro: Franco Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 49