IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7431/DGP-PBD del  30
maggio 2017 e n. 15240 del 9 ottobre 2020; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione  regionale  Toscana   e   Umbria   riguardanti   il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
Provincia di Livorno (LI): 
    prot. n. 2015/852/R.I. del 4 maggio 2015 e prot. n. 2015/853/R.I.
del  4  maggio  2015,  rettificato   con   provvedimento   prot.   n.
2019/2251/RI del 23 ottobre 2019, con i quali sono stati  trasferiti,
a titolo  gratuito,  al  Comune  di  Campiglia  Marittima,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente, «Casa ex Fascio via Marco Guasconi, 6» e «Terreni ex
Aeroporto di Venturina»; 
    prot. n. 2015/947 del 12 maggio 2015 e prot. n. 2015/943  del  12
maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2253/RI  del
23 ottobre  2019,  con  i  quali  sono  stati  trasferiti,  a  titolo
gratuito, al Comune di Portoferraio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma
1, del decreto-legge n. 69 del 2013,  gli  immobili  appartenenti  al
patrimonio dello Stato e denominati,  rispettivamente,  «Appezzamento
di terreno gia' destinato a  costruzione  di  case  per  senza  tetto
Sghinghetta Strada Provinciale  Portoferraio  Marciana»  e  «Arsenale
delle Galeazze»; 
    prot.  n.  2015/1464/R.I.  del   25   giugno   2015,   prot.   n.
2015/1468/R.I. del  25  giugno  2015,  prot.  n.  2015/1449/R.I.  del
25.06.2015, prot. n. 2015/1447/R.I. del  25  giugno  2015,  prot.  n.
2015/1450/R.I. del 25 giugno 2015, prot.  n.  2015/1466/R.I.  del  25
giugno 2015 e prot. n. 2015/2834 del 1° dicembre 2015,  con  i  quali
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Rio Marina, ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e  denominati,
rispettivamente,  «Ex  Compendio  Minerario  di  Rio   Marina»,   «Ex
Compendio Minerario di Rio Marina», «Ex Compendio  Minerario  di  Rio
Marina», «Ex Compendio Minerario di Rio  Marina»,  «Area  ex  Miniere
dell'Elba», «Ex Compendio Minerario di Rio Marina» e «Area ex Miniere
dell'Elba»; 
    prot.  n.  2015/2312  del  13  ottobre  2015,   rettificato   con
provvedimento n. 2019/2250/R.I. del 23 ottobre 2019, con il quale  e'
stato  trasferito,  a  titolo  gratuito,  al  Comune   di   Rosignano
Marittimo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.
69 del 2013, l'immobile appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominato «Pineta Villa Celestina»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai Comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Rilevato che il Comune di Rio Marina (LI) e' confluito  nel  Comune
di Rio (LI) ai sensi della legge della Regione Toscana n.  65  del  5
dicembre 2017; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 12570 del 7  luglio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                  al Comune di Campiglia Marittima 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Campiglia
Marittima (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta'  al
medesimo Comune degli immobili denominati «Casa ex Fascio  via  Marco
Guasconi,  6»  e  «Terreni  ex  Aeroporto   di   Venturina»,   meglio
individuati nei provvedimenti del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del demanio-Direzione regionale Toscana  e  Umbria,  rispettivamente,
prot. n. 2015/852/R.I del 4 maggio 2015 e prot. n. 2015/853/R.I del 4
maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2251/RI  del
23 ottobre 2019, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  3.282,35
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Campiglia Marittima. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  21.870,34,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'Interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 3.282,35.