Art. 3 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rio 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rio (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Ex Compendio minerario di Rio Marina», «Ex Compendio minerario di Rio Marina», «Ex Compendio minerario di Rio Marina», «Ex Compendio minerario di Rio Marina», «Area ex Miniere dell'Elba», «Ex Compendio minerario di Rio Marina» e «Area ex Miniere dell'Elba», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/1464/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1468/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1449/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1447/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1450/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1466/R.I. del 25 giugno 2015 e prot. n. 2015/2834 del 1° dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 26.712,78 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rio. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 173.940,34, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 26.712,78.