Art. 3 
 
         Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rio 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Rio  (LI)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune degli immobili  denominati  «Ex  Compendio  minerario  di  Rio
Marina», «Ex  Compendio  minerario  di  Rio  Marina»,  «Ex  Compendio
minerario di Rio Marina», «Ex Compendio  minerario  di  Rio  Marina»,
«Area ex Miniere dell'Elba», «Ex Compendio minerario di Rio Marina» e
«Area ex Miniere dell'Elba», meglio individuati nei provvedimenti del
direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale
Toscana e Umbria, rispettivamente, prot.  n.  2015/1464/R.I.  del  25
giugno 2015, prot. n. 2015/1468/R.I. del 25  giugno  2015,  prot.  n.
2015/1449/R.I. del 25 giugno 2015, prot.  n.  2015/1447/R.I.  del  25
giugno 2015, prot. n. 2015/1450/R.I. del 25  giugno  2015,  prot.  n.
2015/1466/R.I. del 25  giugno  2015  e  prot.  n.  2015/2834  del  1°
dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  26.712,78
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rio. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  173.940,34,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 26.712,78.