IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/953 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/954 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  Paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione  del
21 dicembre  2021,  che  modifica  l'allegato  del  regolamento  (UE)
2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda
il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati
nel formato del  certificato  digitale  COVID  dell'UE  indicante  il
completamento della serie di vaccinazioni primarie; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre  2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; 
  Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del  citato  decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31  marzo  2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020,  fatto  salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
dicembre 2021, n. 309, e, in particolare, l'art. 1; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  22  ottobre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  26  novembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  27  novembre  2021,  n.
283, con la quale, tra l'altro, e' stato previsto un apposito  regime
speciale per l'ingresso e il transito nel territorio  nazionale  alle
persone che nei quattordici giorni antecedenti  hanno  soggiornato  o
transitato  in  Sudafrica,  Lesotho,  Botswana,   Zimbabwe,   Malawi,
Mozambico, Namibia, Eswatini, ed  e'  stato  interdetto  il  traffico
aereo dai suddetti Paesi; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  dicembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  15  dicembre  2021,  n.
297, con la  quale,  tra  l'altro,  le  misure  di  cui  alla  citata
ordinanza del Ministro della  salute  26  novembre  2021  sono  state
prorogate fino alla data di cessazione dello  stato  di  emergenza  e
comunque non oltre il 31 gennaio 2022; 
  Vista la nota prot. n. 0002129 dell'11 gennaio 2022 con la quale la
Direzione generale della prevenzione  sanitaria  rappresenta  che  le
restrizioni di viaggi  in  essere  nei  confronti  dei  citati  Paesi
dell'Africa meridionale non risultano ad oggi piu' giustificate da un
razionale  epidemiologico,  tenuto  conto   anche   dell'orientamento
dell'UE,  deciso  all'interno  dell'IPCR,  di  allentare  le   misure
restrittive specifiche nei confronti dei Paesi Africani invitando gli
Stati membri a fare altrettanto; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto  altresi'  il  documento  di  stima  della  prevalenza  delle
varianti VOC (Variant of concern) e di altre varianti  di  SARS-CoV-2
in Italia elaborato dall'Istituto superiore di sanita' (indagine  del
3  gennaio  2022),   in   cui:   «In   relazione   alla   piu'   alta
trasmissibilita' della variante omicron anche  nel  nostro  Paese  si
osserva, dai dati di questa indagine e relativa ai casi del 3 gennaio
2022, una prevalenza superiore all'80%»; 
  Ritenuto, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a
livello nazionale e internazionale, di disporre, sentita la Direzione
generale della prevenzione sanitaria, la cessazione dell'applicazione
delle misure previste  dalla  citata  ordinanza  del  Ministro  della
salute 26  novembre  2021  e,  conseguentemente,  l'applicazione  del
regime previsto per  gli  Stati  e  territori  di  cui  all'elenco  E
dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze  del  Ministro  della
salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dalla data di adozione  della  presente  ordinanza,  cessano  di
applicarsi le misure di cui all'ordinanza del Ministro  della  salute
26 novembre 2021, citata in premessa. 
  2. In considerazione di quanto previsto al primo comma,  a  partire
dal medesimo termine, relativamente a Sudafrica,  Lesotho,  Botswana,
Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, trova applicazione il
regime previsto per  gli  Stati  e  territori  di  cui  all'elenco  E
dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze  del  Ministro  della
salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021.