IL DIRETTORE CENTRALE 
                        per la finanza locale 
 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  dal  titolo
«Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e  compiti
in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art.  4,  comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli  articoli
18 e 19 del citato decreto legislativo, in forza dei quali i predetti
enti sono tenuti ad assicurare l'espletamento dei servizi connessi al
trasporto  pubblico  regionale  e  locale  attraverso  contratti   di
servizio; 
  Visto l'art. 9, comma 4, della  legge  7  dicembre  1999,  n.  472,
recante interventi nel settore dei trasporti, il quale prevede che al
fine di sostenere il processo  di  liberalizzazione  dei  servizi  di
pubblico trasporto, i contributi erariali a favore  delle  regioni  e
degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati
di un ammontare  parametrato  al  maggior  onere  ad  essi  derivante
dall'attuazione del richiamato art. 19 del decreto legislativo n. 422
del 1997, assicurando comunque  la  neutralita'  finanziaria  per  il
bilancio dello Stato; 
  Atteso, inoltre, che il citato art. 9, comma 4, della legge n.  472
del 1999, ha stabilito che le procedure  e  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni previste sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della
navigazione, sentita la Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  22  dicembre  2000,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica, con il Ministro  delle  finanze  e  con  il
Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio  2001,  con  il  quale  sono  state
determinate le procedure e le modalita' per l'attuazione del ripetuto
art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del citato  decreto  ministeriale  del  22
dicembre 2000, il quale dispone che il contributo  statale  spettante
viene erogato dal Ministero dell'interno alle  province,  ai  comuni,
alle unioni dei comuni, alle citta' metropolitane ed  alle  comunita'
montane,  ad  eccezione  degli  enti  della  Regione  Valle  d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia; 
  Considerato che ai sensi del successivo comma 2 del richiamato art.
4 del decreto ministeriale del 22  dicembre  2000,  l'erogazione  del
contributo e' disposta dal Ministero dell'interno  in  due  rate.  La
prima rata viene erogata entro il 30  giugno  di  ciascun  anno,  nel
limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese di che trattasi che
gli enti prevedono di sostenere nel corso dell'anno stesso, mentre la
seconda rata viene corrisposta entro il  30  novembre  di  ogni  anno
prendendo in esame le certificazioni con cui gli enti certificano,  a
consuntivo, l'importo dell'IVA sostenuta nell'anno precedente; 
  Considerato che l'insieme degli  enti  individuati  dalle  predette
disposizioni, quali potenziali beneficiari del contributo  in  esame,
e' stato ridisegnato a seguito di  una  decisione  del  Consiglio  di
Stato in sede giurisdizionale, con la quale e' stato chiarito che  il
termine «ente locale» richiamato nel ripetuto art. 9, comma 4,  della
legge n. 472 del 1999, e' riferito anche ai consorzi cui  partecipano
gli enti locali, con esclusione di quelli  che  gestiscono  attivita'
aventi rilevanza economica ed imprenditoriale; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con il quale  e'
stata disposta a far data  dall'anno  2011,  la  fiscalizzazione  del
contributo in esame per i comuni delle regioni a statuto ordinario; 
  Visto il decreto legislativo  n.  68  del  6  maggio  2011  che  ha
previsto, a far data dall'anno 2012, la soppressione di trasferimenti
statali  e  regionali  a  favore  delle  province,  ivi  incluso   il
contributo di che trattasi; 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera e) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, con  cui,  tra  le  altre,  sono  soppressi  i  trasferimenti
erariali a favore dei comuni della  Regione  Sardegna,  limitatamente
alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui  ai  decreti  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del 21 giugno e del 23 giugno 2012,  tra  i  quali  il
contributo a titolo  di  rimborso  dell'IVA  sul  trasporto  pubblico
locale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che
gli enti interessati devono rispettare per richiedere  il  contributo
erariale predetto per l'anno 2022; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in  esame  consiste  nella   approvazione   di   una   modalita'   di
certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Enti locali beneficiari del contributo 
 
  1. Gli enti locali, ad  esclusione  degli  enti  appartenenti  alle
Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto  Adige  e
Sicilia, che possono richiedere il contributo statale a rimborso  dei
maggiori  oneri  derivanti  dal  pagamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per
la gestione dei servizi di trasporto pubblico  locale  ai  sensi  del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  presentando  apposita
domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza
locale, con le modalita' ed i termini di cui ai successivi articoli 2
e 3 del presente decreto, sono: 
    unioni di comuni; 
    consorzi tra enti locali; 
    comunita' montane; 
    Province della regione Sardegna.