Art. 2 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 1, sono erogabili fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. A tal  fine  le  istanze  sono
esaminate  solo  in  caso  di  accertata  disponibilita'  di  risorse
utilizzabili. Il raggiungimento di detto  limite  e'  verificato  con
aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto  riguardo
alla  somma  degli  importi  richiesti  nelle  domande  pervenute   e
comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nonche'  nel  sito
del soggetto gestore.  Le  istanze  trasmesse  oltre  quella  data  o
comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si  rendessero
disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto dal comma 3. 
  2. Ai  soli  fini  della  proponibilita'  delle  domande  volte  ad
ottenere la «prenotazione del beneficio» per l'acquisizione dei  beni
di cui all'art. 3, comma 1,  del  presente  decreto,  e'  sufficiente
produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei  veicoli  o
dei  beni  indipendentemente   dalla   trasmissione   della   fattura
comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli  importi
previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare  delle  risorse
disponibili  quali  risultanti  da  apposito  contatore  puntualmente
aggiornato   e   accantonati.   L'ammissibilita'   del    contributo,
accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla
dimostrazione,   in   sede    di    rendicontazione,    dell'avvenuto
perfezionamento dell'investimento. 
  3. Nel caso l'aspirante al beneficio  non  fornisca  la  prova  del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la  rendicontazione  con  decreto  del  direttore  generale  per   la
sicurezza stradale e  l'autotrasporto,  decade  dal  beneficio  e  le
risorse  corrispondenti  agli  importi  dei  benefici   astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo «scorrimento» della graduatoria ordinata  in  base  alla  data  di
proposizione dell'istanza. 
  4. La ripartizione degli stanziamenti  nell'ambito  delle  predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto  del  direttore
generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  qualora,  per
effetto delle istanze presentate, si rendano  disponibili  risorse  a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.