Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 1, sono erogabili fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze sono
esaminate solo in caso di accertata disponibilita' di risorse
utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite e' verificato con
aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo
alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e
comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nonche' nel sito
del soggetto gestore. Le istanze trasmesse oltre quella data o
comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero
disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto dal comma 3.
2. Ai soli fini della proponibilita' delle domande volte ad
ottenere la «prenotazione del beneficio» per l'acquisizione dei beni
di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e' sufficiente
produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o
dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura
comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi
previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse
disponibili quali risultanti da apposito contatore puntualmente
aggiornato e accantonati. L'ammissibilita' del contributo,
accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla
dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto
perfezionamento dell'investimento.
3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione con decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dal beneficio e le
risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo «scorrimento» della graduatoria ordinata in base alla data di
proposizione dell'istanza.
4. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per
effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.