Art. 2 Modalita' di funzionamento 1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 1, sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nonche' nel sito del soggetto gestore. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto dal comma 3. 2. Ai soli fini della proponibilita' delle domande volte ad ottenere la «prenotazione del beneficio» per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e' sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore puntualmente aggiornato e accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento. 3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria ordinata in base alla data di proposizione dell'istanza. 4. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.