Art. 3
Investimenti ammissibili e importi dei contributi
1. Ai sensi del presente decreto sono finanziabili i seguenti
investimenti con gli importi dei contributi come di seguito
specificato e relativi:
a) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a
metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric),
di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7
tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di
massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7
tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a
7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i
veicoli ad alimentazione diesel;
b) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida
(diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione
alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa
complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni
veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed
a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16
tonnellate.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alta sostenibilita' ai sensi del presente decreto, dimostrino
anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe
inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo
pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione «diesel» radiato
per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione
devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in
proprieta' o ad altro titolo per almeno un anno antecedente
all'entrata in vigore del presente decreto.
3. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese ove gli interessati ne facciano espressa richiesta
nella domanda di ammissione al beneficio.
4. In ogni caso, non sono cumulabili i benefici relativamente ad un
medesimo veicolo erogabili ai sensi di differenti misure
d'incentivazione allorche' i costi ammissibili siano i medesimi.
5. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non puo'
superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate
ammissibili.