Art. 3 
 
          Investimenti ammissibili e importi dei contributi 
 
  1. Ai sensi del  presente  decreto  sono  finanziabili  i  seguenti
investimenti  con  gli  importi  dei  contributi  come   di   seguito
specificato e relativi: 
    a) all'acquisizione, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di
automezzi commerciali nuovi di  fabbrica  a  trazione  alternativa  a
metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica  (full  electric),
di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate  e  fino  a  7
tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in euro 4.000 per  ogni  veicolo  CNG  e  a
motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di
massa complessiva pari o superiore  a  3,5  tonnellate  e  fino  a  7
tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore  a
7 tonnellate, considerando la notevole  differenza  di  costo  con  i
veicoli ad alimentazione diesel; 
    b) all'acquisizione, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di
automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida
(diesel/elettrico), a metano CNG e gas  naturale  liquefatto  LNG  di
massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  7  tonnellate.  Il
contributo e' determinato in euro 9.000 per ogni veicolo  a  trazione
alternativa  ibrida  (diesel/elettrico)  e  a  metano  CNG  di  massa
complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni
veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed
a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di  massa  superiore  a  16
tonnellate. 
  2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alta sostenibilita' ai  sensi  del  presente  decreto,  dimostrino
anche l'avvenuta radiazione per rottamazione  di  veicoli  di  classe
inferiore ad euro VI viene riconosciuto  un  aumento  del  contributo
pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione «diesel» radiato
per rottamazione. I veicoli oggetto di  radiazione  per  rottamazione
devono,  a  pena  di  inammissibilita',  essere  stati  detenuti   in
proprieta'  o  ad  altro  titolo  per  almeno  un  anno   antecedente
all'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati  del  10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e
medie imprese ove gli  interessati  ne  facciano  espressa  richiesta
nella domanda di ammissione al beneficio. 
  4. In ogni caso, non sono cumulabili i benefici relativamente ad un
medesimo  veicolo   erogabili   ai   sensi   di   differenti   misure
d'incentivazione allorche' i costi ammissibili siano i medesimi. 
  5. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui al comma  1  per  singola  impresa  non  puo'
superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate
ammissibili.