Art. 4
Fasi procedimentali
1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e
successive:
a. la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del
contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti
l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene
oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione
della domanda, mediante predisposizione, ad opera del soggetto
gestore, di apposito contatore puntualmente aggiornato;
b. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i
soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno
l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di
acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento
delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai
fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso
l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento
dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la
rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e
le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione
dell'istanza.
2. La disciplina delle suddette fasi procedimentali, delle
modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a
rendicontazione e' definita con apposito decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi
entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.