Art. 4 Fasi procedimentali 1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive: a. la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione della domanda, mediante predisposizione, ad opera del soggetto gestore, di apposito contatore puntualmente aggiornato; b. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 2. La disciplina delle suddette fasi procedimentali, delle modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione e' definita con apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.