Art. 7
Destinatari della misura di aiuto
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale
istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese
che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5
tonnellate, iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano
l'attivita' di autotrasporto.
2. Le modalita' di presentazione delle domande, i conseguenti
adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste
pervenute, sono stabilite con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.