Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
                     nella Regione Valle d'Aosta 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nella Regione Valle  d'Aosta,  e  si  applicano,  per  un
periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di
cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente
e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis,  del  decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere  efficacia
le misure di cui all'ordinanza del Ministro della  salute  7  gennaio
2022, citata in premessa.