IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto la legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  recante  «Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica» e, in  particolare,  l'art.
3, comma 1, a mente del quale, a decorrere dall'anno 1996, cessano  i
finanziamenti in favore delle regioni a  statuto  ordinario  previsti
dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge  2  maggio
1990, n. 104; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento  militare»,  e  successive  modificazioni,   e,   in
particolare, l'art. 2268, comma 1,  n.  867,  il  quale  ha  disposto
l'abrogazione della legge 2 maggio 1990, n. 104; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento  militare»,  e  successive  modificazioni,   e,   in
particolare, l'art. 330, comma 2, il quale dispone che  alle  regioni
maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita' militari, comprese
la dimostrazione e la sperimentazione dei sistemi d'arma, individuate
ogni  quinquennio  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato  corrisponde  un
contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere  pubbliche
e servizi sociali; 
  Visto  altresi'  l'art.  330,  comma  3,   del   predetto   decreto
legislativo 66 del 2010,  il  quale  dispone  che  il  contributo  e'
corrisposto  alle  singole  regioni  sulla  base  dell'incidenza  dei
vincoli e delle attivita' di cui al comma 2  del  medesimo  articolo,
determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del  Ministro
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentite le regioni interessate; 
  Considerato che, conseguentemente, il disposto del richiamato  art.
330, deve intendersi nel senso che il contributo dello Stato,  avente
la stessa funzione di quelli concessi a tutte le  regioni  a  statuto
ordinario, puo' essere  attribuito  a  tutte  le  regioni  a  statuto
speciale in proporzione ai vincoli e alle attivita' militari, la  cui
percentuale d'incidenza individua le regioni maggiormente gravate; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 aprile  2009,  con  il
quale  sono  stati  determinati  i  parametri  da  applicare  per  la
quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole  regioni
per il quinquennio 2004-2009; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 4  maggio  2017,  con  il
quale  sono  stati  determinati  i  parametri  da  applicare  per  la
quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole  regioni
per il quinquennio 2010-2014; 
  Sentite le regioni a statuto speciale; 
  Considerata la necessita' di determinare i suddetti parametri,  per
il quinquennio 2015-2019, ai fini  della  successiva  emanazione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al  citato
art. 330, comma 2 del codice dell'ordinamento militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per il  quinquennio  2015-2019,  si  applicano,  ai  fini  della
corresponsione del contributo dello  Stato  alle  regioni  a  statuto
speciale,  previsto  dall'art.  330,  commi  2  e  3,   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato  in  premessa,  i  parametri
riportati nell'allegata tabella A, che costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' comunicato agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2021 
 
                                             Il Ministro della difesa 
                                                      Guerini         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco          

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 94