Art. 2
Requisiti e ambito soggettivo di applicazione
1. Sono requisiti di ammissione al credito d'imposta di cui
all'art. 1 del presente decreto:
a) la sede legale nello spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale ai fini della tassabilita' in Italia
ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio
nazionale, cui sia riconducibile l'attivita' commerciale cui sono
correlati i benefici;
c) l'attribuzione del codice di classificazione Ateco «58
attivita' editoriali»:
58.13 (edizione di quotidiani);
58.14 (edizione di riviste e periodici).
d) l'aver stipulato accordi di filiera, anche attraverso le
associazioni rappresentative, per garantire la sostenibilita' e la
capillarita' della diffusione della stampa, con particolare riguardo
ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali.
Per piccoli comuni si intendono quelli con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, come individuati dall'art. 1, comma 609, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in
relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista
dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea, nonche' con
il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici
di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.