Art. 3
Parametri di calcolo del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto e'
riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva
sostenuta, nell'anno 2020, per le spese di distribuzione e trasporto,
ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti
vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale
di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.
2. Le suddette spese, riferite all'anno 2020, si considerano
sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il
testo unico delle imposte sui redditi, e la loro effettuazione deve
risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui
all'art. 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita'
dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che
esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell' art. 2409-bis
del codice civile.