Art. 4 Modalita' di accesso al credito d'imposta 1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio di cui al presente decreto presentano la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale «impresainungiorno.gov.it». 2. La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 2, comma 1, l'ammontare delle spese effettivamente sostenute con le modalita' di cui all'art. 3, comma 2 e la mancata percezione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, di altre agevolazioni a copertura delle medesime spese per le quali e' richiesto il credito d'imposta nonche' del contributo diretto di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Alla domanda devono essere allegati gli accordi di filiera stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto nonche' l'attestazione delle spese sostenute nel 2020 per la finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell' art. 2409-bis del codice civile. 3. Ove l'autorizzazione della Commissione europea prevista dall'art. 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non sia intervenuta prima della decorrenza dei termini di presentazione delle domande indicati al comma 1 del presente articolo, i suddetti termini saranno differiti con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.