Art. 4
Modalita' di accesso al credito d'imposta
1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono
accedere al beneficio di cui al presente decreto presentano la
relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la
procedura disponibile nell'area riservata del portale
«impresainungiorno.gov.it».
2. La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 2,
comma 1, l'ammontare delle spese effettivamente sostenute con le
modalita' di cui all'art. 3, comma 2 e la mancata percezione, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, di altre agevolazioni a copertura delle
medesime spese per le quali e' richiesto il credito d'imposta nonche'
del contributo diretto di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70. Alla domanda devono essere allegati gli accordi di filiera
stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del presente
decreto nonche' l'attestazione delle spese sostenute nel 2020 per la
finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto rilasciata
dai soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a), e 3, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare
il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali,
ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai
sensi dell' art. 2409-bis del codice civile.
3. Ove l'autorizzazione della Commissione europea prevista
dall'art. 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non
sia intervenuta prima della decorrenza dei termini di presentazione
delle domande indicati al comma 1 del presente articolo, i suddetti
termini saranno differiti con decreto del capo del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.