Art. 4 
 
              Modalita' di accesso al credito d'imposta 
 
  1. Le imprese editrici di  quotidiani  e  periodici  che  intendono
accedere al beneficio  di  cui  al  presente  decreto  presentano  la
relativa  domanda,  per   via   telematica,   al   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, tra il 20 ottobre e il  20  novembre  2021,  attraverso  la
procedura    disponibile    nell'area    riservata    del     portale
«impresainungiorno.gov.it». 
  2. La domanda  deve  essere  corredata  da  apposita  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso dei requisiti richiesti  di  cui  all'art.  2,
comma 1, l'ammontare delle  spese  effettivamente  sostenute  con  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 2  e  la  mancata  percezione,  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, di altre agevolazioni a  copertura  delle
medesime spese per le quali e' richiesto il credito d'imposta nonche'
del contributo diretto di cui al decreto legislativo 15 maggio  2017,
n. 70. Alla domanda devono essere allegati  gli  accordi  di  filiera
stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  d),  del  presente
decreto nonche' l'attestazione delle spese sostenute nel 2020 per  la
finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto rilasciata
dai soggetti di cui all'art. 35,  commi  1,  lettera  a),  e  3,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati  a  rilasciare
il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali,
ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei  conti  ai
sensi dell' art. 2409-bis del codice civile. 
  3.  Ove  l'autorizzazione  della   Commissione   europea   prevista
dall'art. 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  non
sia intervenuta prima della decorrenza dei termini  di  presentazione
delle domande indicati al comma 1 del presente articolo,  i  suddetti
termini saranno differiti con decreto del capo del  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria.