Art. 5
Riconoscimento del credito d'imposta
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri, ricevuta l'istanza di accesso
all'agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati ed
effettua, tramite il registro nazionale degli aiuti di Stato, le
ulteriori verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto. Nel
caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina,
sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente,
l'ammontare dell'agevolazione concedibile. Qualora il totale dei
crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse
disponibili, si procede al riparto proporzionale tra i soggetti
aventi diritto.
2. L'importo dell'aiuto individuale determinato ai sensi del comma
1 e' registrato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Registro nazionale
degli aiuti di Stato.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all'art. 4, il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a
formare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui e'
riconosciuto il credito d'imposta per la distribuzione, con
l'indicazione dell'importo spettante a ciascuno, tenendo conto
dell'esito dell'eventuale ripartizione proporzionale. Tale elenco e'
approvato con decreto del capo del Dipartimento e pubblicato, con la
dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Contestualmente l'elenco e' trasmesso all'Agenzia delle entrate
secondo le modalita' concordate con l'Agenzia medesima ai sensi
dell'art. 8, comma 4.