Art. 6
Utilizzo del credito d'imposta
1. Il credito di imposta di cui al presente decreto e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di
versamento, a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5,
comma 3, del presente decreto.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo concesso con il provvedimento di cui
all'art. 5, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi
fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.