Art. 7 Controlli 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione dell'agevolazione. 2. Qualora l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, accertino l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, le stesse ne danno comunicazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'art. 8.