Art. 7 
 
                              Controlli 
 
   1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione   e   l'editoria   della
Presidenza del Consiglio dei ministri procede  ad  effettuare  idonei
controlli e ispezioni, anche a campione, in misura  proporzionale  al
rischio  e  all'entita'  del  beneficio,  sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche'  sulle  condizioni
per la fruizione dell'agevolazione. 
  2. Qualora  l'Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di  Finanza,
nell'ambito  dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   accertino
l'indebita fruizione, totale o parziale, del  credito  d'imposta,  le
stesse ne danno comunicazione al Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il  quale
procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 3  dell'art.
8.