Art. 7
Controlli
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri procede ad effettuare idonei
controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni
per la fruizione dell'agevolazione.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza,
nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, accertino
l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, le
stesse ne danno comunicazione al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale
procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'art.
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