Art. 9
Disposizioni finali
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura
l'attuazione del presente decreto, avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel limite di spesa
complessivo annuo di 60 milioni di euro, previsto dall'art. 67, comma
1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, a valere sul Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A tal fine, le relative risorse,
iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite alla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di
bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei
crediti d'imposta concessi.
3. Le disposizioni del presente decreto relative alle modalita' di
concessione del credito d'imposta sono subordinate all'autorizzazione
delle competenti Autorita' europee. Della decisione adottata dalle
autorita' europee e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2021
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed editoria
Moles
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2966