IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   6   dicembre   2017,   recante
«Individuazione delle unita' organizzative  di  livello  dirigenziale
non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle  direzioni
generali»; 
  Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147  del  2017
che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per  la  lotta
alla poverta' e per la programmazione sociale; 
  Vista la legge 17 luglio 1890,  n.  6972  che  ha  disciplinato  le
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza - IPAB; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  maggio  2001,  n.  207,  recante
«Riordino del sistema delle istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficienza, a norma dell'art. 10 della legge 8  novembre  2000,  n.
328»; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed  in  particolare
l'art. 1-quinquies che: 
    al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una  dotazione  di  10
milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce  limite  massimo  di
spesa; 
    al comma 2 riconosce a titolo  compensativo  dei  maggiori  costi
sostenuti  negli  anni  2020  e  2021   in   ragione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore  di
ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel
limite di spesa di cui al comma 1, sulla base dei seguenti parametri: 
      a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali; 
      b)  costi  per  l'adozione   di   dispositivi   di   protezione
individuale per gli ospiti e gli operatori; 
      c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali; 
    al comma 3 stabilisce che l'individuazione dei criteri di riparto
e le modalita' di concessione delle  risorse  tra  le  regioni  e  le
Province  autonome  interessate,  sono  stabiliti  con  decreto   del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di
cui al decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sancita  nella
seduta del 3 novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Fondo  per  il  sostegno  economico  straordinario  alle  Istituzioni
                pubbliche di assistenza e beneficenza 
 
  1. Il fondo di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, denominato «Fondo per  il  sostegno  economico  straordinario
alle Istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza»,  istituito
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e'
finalizzato ad assicurare alle Istituzioni pubbliche di assistenza  e
beneficenza ai sensi della legge 17 luglio  1890,  n.  6972,  laddove
ancora esistenti e non  interessate  dalle  trasformazioni  richieste
dall'art. 10 della legge 8  novembre  2000,  n.  328  e  dal  decreto
legislativo attuativo 4 maggio 2001, n. 207,  il  sostegno  economico
utile a garantire la continuita' nell'erogazione delle prestazioni. 
  2. A tal fine, nel limite di spesa complessiva  di  10  milioni  di
euro e per il solo anno 2021, e' riconosciuto, a titolo  compensativo
dei maggiori costi sostenuti  negli  anni  2020  e  2021  in  ragione
dell'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    un    contributo
straordinario in favore di ciascuna delle  Istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri: 
    a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali; 
    b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione  individuale
per gli ospiti e gli operatori; 
    c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.