Art. 2 
 
                               Risorse 
 
  1.  Le  risorse  afferenti  al  Fondo  per  il  sostegno  economico
straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza
per l'anno 2021 sono pari a 10 milioni di euro e sono ripartite  alle
Regioni e alle Provincie Autonome secondo i  criteri  individuati  al
successivo art. 3 del presente decreto. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 10 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul
capitolo n. 2040 dello stato di previsione della spesa del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9
«Direzione generale per la lotta alla poverta'  e  la  programmazione
sociale»  -  Missione  24  «Diritti  sociali,  politiche  sociali   e
famiglia»  -  Programma  12  «Trasferimenti  assistenziali   a   enti
previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione,
monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione  attiva»
- Azione 2 «Concorso dello Stato alle  politiche  sociali  erogate  a
livello territoriale».