Art. 2 Risorse 1. Le risorse afferenti al Fondo per il sostegno economico straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per l'anno 2021 sono pari a 10 milioni di euro e sono ripartite alle Regioni e alle Provincie Autonome secondo i criteri individuati al successivo art. 3 del presente decreto. 2. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo n. 2040 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e la programmazione sociale» - Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - Programma 12 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» - Azione 2 «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale».