Art. 3 Criteri e modalita' di erogazione 1. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dall'approvazione del presente decreto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto: a) le informazioni relative al numero e all'anagrafica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, laddove ancora esistenti e non interessate dalle trasformazioni richieste dall'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto legislativo attuativo 4 maggio 2001, n. 207; b) le istanze di ciascuna Istituzione richiedente il contributo straordinario, con distinta imputazione dei costi alle voci di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, nel caso in cui i costi per tali maggiori oneri non siano in alcun modo coperti da altre fonti di finanziamento a carico del bilancio pubblico. 2. Le risorse afferenti al Fondo per il sostegno economico straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ripartite, con decreto del direttore generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, fra le regioni e le province autonome in base al numero di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ancora esistenti sui rispettivi territori. 3. Laddove l'ammontare delle richieste di contributo straordinario pervenute siano nel complesso inferiori al limite massimo di stanziamento previsto dall'art. 1-quinquies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, le risorse saranno attribuite per l'intero importo richiesto alle regioni e alle province autonome. 4. Le eventuali risorse eccedenti le richieste di contributo straordinario pervenute da una regione o provincia autonoma rispetto alla quota attribuita vengono ripartite fra le altre regioni e province autonome che abbiano fatto richieste eccedenti la quota di pertinenza, in base al numero di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ancora esistenti sui rispettivi territori. 5. Le regioni e le province autonome provvederanno a trasferire le somme, per l'intero o in quota parte, agli aventi diritto entro sessanta giorni dall'erogazione. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 25 novembre 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 3098