Art. 3 
 
                  Criteri e modalita' di erogazione 
 
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  entro  trenta   giorni
dall'approvazione del presente decreto in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano di cui al decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo
il modello di cui all'Allegato A, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto: 
    a) le informazioni relative  al  numero  e  all'anagrafica  delle
Istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza  ai  sensi  della
legge 17 luglio  1890,  n.  6972,  laddove  ancora  esistenti  e  non
interessate dalle trasformazioni richieste dall'art. 10 della legge 8
novembre 2000, n. 328 e dal decreto legislativo  attuativo  4  maggio
2001, n. 207; 
    b) le istanze di ciascuna Istituzione richiedente  il  contributo
straordinario, con distinta imputazione dei costi alle  voci  di  cui
all'art. 1, comma 2, del presente decreto, nel caso in  cui  i  costi
per tali maggiori oneri non siano in  alcun  modo  coperti  da  altre
fonti di finanziamento a carico del bilancio pubblico. 
  2.  Le  risorse  afferenti  al  Fondo  per  il  sostegno  economico
straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza
sono ripartite, con decreto del direttore generale per la lotta  alla
poverta' e per  la  programmazione  sociale,  fra  le  regioni  e  le
province autonome in base  al  numero  di  Istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972
ancora esistenti sui rispettivi territori. 
  3. Laddove l'ammontare delle richieste di contributo  straordinario
pervenute  siano  nel  complesso  inferiori  al  limite  massimo   di
stanziamento previsto dall'art. 1-quinquies, comma  2,  del  decreto-
legge 25 maggio 2021,  n.  73,  le  risorse  saranno  attribuite  per
l'intero importo richiesto alle regioni e alle province autonome. 
  4. Le  eventuali  risorse  eccedenti  le  richieste  di  contributo
straordinario pervenute da una regione o provincia autonoma  rispetto
alla quota attribuita  vengono  ripartite  fra  le  altre  regioni  e
province autonome che abbiano fatto richieste eccedenti la  quota  di
pertinenza, in base al numero di Istituzioni pubbliche di  assistenza
e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio  1890,  n.  6972  ancora
esistenti sui rispettivi territori. 
  5. Le regioni e le province autonome provvederanno a trasferire  le
somme, per l'intero o in  quota  parte,  agli  aventi  diritto  entro
sessanta giorni dall'erogazione. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 25 novembre 2021 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Orlando           
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 3098