IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  regolamento  delegato  (UE)  2018/273  della  Commissione
dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE)  n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i
documenti di accompagnamento e la certificazione, il  registro  delle
entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e
la  pubblicazione  delle  informazioni  notificate,  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti  sanzioni,
e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008,  (CE)  n.  606/2009  e
(CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il  regolamento  (CE)  n.
436/2009 della Commissione e il regolamento  delegato  (UE)  2015/560
della Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della  Commissione
dell'11  dicembre  2017,  recante  modalita'  di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema di  autorizzazioni  per  gli  impianti
viticoli, la  certificazione,  il  registro  delle  entrate  e  delle
uscite,  le  dichiarazioni  e  le  notifiche  obbligatorie,   e   del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  controlli  pertinenti,  e  che  abroga   il
regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare, l'art. 8, comma 10, della legge  12  dicembre
2016, n. 238, come modificato  dall'art.  224  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, a tenore del quale «La resa massima  di  uva  per
ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo  diverse
da quelle rivendicate per produrre  vini  a  DOP  e  IGP  e'  pari  o
inferiore a 50  tonnellate.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  e,
comunque, non prima dell'entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al
comma 10-bis, la resa massima di uva a  ettaro  delle  unita'  vitate
iscritte nello schedario viticolo, diverse da quelle rivendicate  per
produrre vini a DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate.»; 
  Visto, altresi', l'art. 8, comma 10-bis  della  medesima  legge  12
dicembre  2016,  n.  238,   come   modificato   dall'art.   224   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che, in deroga  a
quanto previsto al citato  comma  10,  il  Ministero  definisca,  con
proprio provvedimento da adottare sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le aree vitate ove e' ammessa una  resa  massima
di uva per ettaro fino a 40 tonnellate; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 18  luglio  2019,  n.  7701,  contenente  «Disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e  del
regolamento di esecuzione (UE)  2018/274  della  Commissione  dell'11
dicembre  2017  inerenti  alle  dichiarazioni  di  vendemmia   e   di
produzione vinicola»; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente  «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. (Legge comunitaria  per  il  1990)»,  con  il
quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a  visto
e registrazione della Corte di conti al n. 89  in  data  17  febbraio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4 dicembre 2020,  n.  9361300,  recante  individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  definizione   delle
attribuzioni e relativi compiti; 
  Considerata la comunicazione datata 2 dicembre 2021 con la quale la
Regione  Veneto,  in  qualita'  di  coordinatore  della   commissione
politiche agricole, riporta gli esiti della  riunione  tecnica  della
medesima commissione svoltasi in data 30 novembre 2021; 
  Ritenuto  di  dare  applicazione   alle   richiamate   disposizioni
contenute  nella  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,   accogliendo,
altresi', le richieste manifestate dalle regioni e provincie autonome
nella citata riunione tecnica della commissione politiche agricole di
procedere  ad  «una  celere   adozione   del   provvedimento»   nella
formulazione proposta dall'amministrazione; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi dell'art. 2.3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione  dell'art.  8,  comma  10-bis,  della  legge  12
dicembre 2016, n. 238, le aree vitate dove e' ammessa una resa di uva
per ettaro fino a 40,000 tonnellate sono  individuate  a  livello  di
comune  e  sono  riportate  nell'allegato  I,  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate sulla base delle rese
medie comunali  superiori  alle  30  ton/ha,  come  risultanti  dalle
dichiarazioni di vendemmia presentate  annualmente  e  relative  alle
ultime  cinque  campagne  vitivinicole  (2015-2019),  escludendo   la
campagna con la resa piu' alta e quella con la resa piu' bassa. 
  3. Entro il 31 gennaio 2022 le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano possono  richiedere  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali eventuali integrazioni  da  apportare
all'allegato I, sulla base della verifica che almeno il 25 per  cento
dei produttori, che insistono nel  comune  per  il  quale  si  chiede
l'iscrizione, abbia registrato una  resa  produttiva  superiore  alle
30,000 tonnellate per ettaro, in almeno un'annualita' tra il  2015  e
il 2019. 
  4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le regioni  e  le  province
autonome, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 ed in base
ai propri indirizzi di politica  vitivinicola  che  tengano,  se  del
caso, conto dell'incidenza e/o dell'estensione della  superficie  non
rivendicata a DOP  o  IGP,  possono  richiedere  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, l'esclusione dall'allegato
di cui al comma 1 delle aree vitate ricadenti nel proprio territorio. 
  5.  Con  decreto  del  Dipartimento  delle  politiche   europee   e
internazionali e dello sviluppo rurale  -  Direzione  generale  delle
politiche europee e internazionali si  provvedera'  ad  apportare  le
integrazioni e le esclusioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. 
  6. Per il mancato rispetto di quanto normato nel  presente  decreto
si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 238/2016. 
  7. Il presente provvedimento  entra  in  applicazione  a  decorrere
dalla campagna vitivinicola 2022-2023. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli