IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006  e  ratificata
dall'Italia ai  sensi  della  legge  3  marzo  2009,  n.  18,  e,  in
particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali e l'art. 19,
concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa'; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la
connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4,
che ne definisce le modalita' di accertamento; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali», e,  in  particolare,  l'art.  14,  concernente  i  progetti
individuali per le persone disabili; 
  Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 22 giugno 2016, n.  112,  recante  «Disposizioni  in
materia di assistenza in favore delle persone con  disabilita'  grave
prive del sostegno familiare», e in particolare: 
    l'art. 2, comma 2, che prevede che, nelle more del  completamento
del  procedimento  di  definizione  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
delegato per la  famiglia  e  le  disabilita',  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto,  obiettivi  di
servizio per le prestazioni previste dalla legge,  nei  limiti  delle
risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle  persone
con disabilita' grave prive  del  sostegno  familiare,  istituito  ai
sensi dell'art. 3, comma 1 della stessa legge; 
    l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza  alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare; 
    l'art. 3, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 4,  lettera
d), n. 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, ai sensi del  quale
«l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico  del
Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con
decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', ...  omissis  ...
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza  unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con
le medesime modalita'  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e il Ministro delegato  per  la  famiglia  e  le  disabilita'
provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo»; 
    l'art. 4, che stabilisce le finalita' del Fondo per  l'assistenza
alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'», e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce  che,
ai  fini  della  rendicontazione  da   parte   di   regioni,   ambiti
territoriali e comuni al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per  l'assistenza  alle
persone   con   disabilita'   prive   di   sostegno   familiare,   la
rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda  annualita'
precedente e' condizione  sufficiente  alla  erogazione  della  quota
annuale di  spettanza,  ferma  restando  la  verifica  da  parte  del
Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le norme  e  gli
atti di programmazione,  e  che  le  eventuali  somme  relative  alla
seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere
esposte entro la successiva erogazione; 
  Visto, altresi', l'art. 89, comma 2-bis del citato decreto-legge n.
34 del 2020, laddove si stabilisce che i  servizi  previsti  all'art.
22, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi
servizi  pubblici  essenziali,  anche  se   svolti   in   regime   di
concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a
garantire il godimento di diritti  della  persona  costituzionalmente
tutelati; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia
e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 3,
comma 2 della legge n. 112 del 2016; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  5,  comma  5  del  citato  decreto
interministeriale del 23 novembre 2016,  che  stabilisce  che  «nelle
more della definizione dei livelli essenziali delle  prestazioni  nel
campo sociale da garantire alle persone con disabilita'  grave  prive
del sostegno familiare, gli interventi e i servizi di cui all'art.  3
costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio
e relativo fabbisogno» e che «agli obiettivi di servizio si  provvede
mediante decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in Conferenza unificata»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Sistema  informativo  dell'offerta  dei  servizi
sociali  di  cui  all'art.  24,  comma  3,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
novembre 2019, recante  «Riparto  del  Fondo  per  l'assistenza  alle
persone con  disabilita'  grave  prive  del  sostegno  familiare  per
l'annualita' 2019», che all'art. 3, comma 2 dispone «A decorrere  dal
2021, le regioni rilevano le informazioni di cui  al  comma  1  nella
specifica sezione del Sistema informativo  dell'offerta  dei  servizi
sociali, istituito con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  del  22  agosto  2019,  avendo  come  unita'   di
rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui  all'
art. 6, comma 5 del medesimo decreto.  L'erogazione  e'  condizionata
alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di  almeno  il  75%,  su
base regionale,  delle  risorse.  Eventuali  somme  non  rendicontate
devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2020, recante  «Riparto  del  Fondo  per  l'assistenza  alle
persone con disabilita'  grave  prive  del  sostegno  familiare,  per
l'annualita' 2020»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per  l'anno  finanziario  2021  e  per  il  triennio  2021-2023»,  in
particolare la tabella 4, riguardante il bilancio di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  ha  assegnato  al
capitolo di spesa 3553  «Fondo  per  l'assistenza  alle  persone  con
disabilita' grave prive del sostegno familiare»,  una  disponibilita'
per gli anni 2021-2023, pari a 76.100.000 di euro; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica  12  febbraio  2021
recanti, rispettivamente, «Nomina del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri» e «Nomina dei Ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, recante «Conferimento di incarichi ai  Ministri  senza
portafoglio»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio  sen.
avv. Erika Stefani»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
pro-tempore 14 gennaio 2021, n.  4,  di  assegnazione  delle  risorse
finanziarie per l'anno 2021 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale appartenenti al Ministero  medesimo,  attribuite  ai
capitoli delle unita' previsionali di base della citata tabella 4  di
cui fa parte il CDR 9 - Direzione generale per la lotta alla poverta'
e per la programmazione sociale; 
  Ritenuto necessario provvedere  alla  ripartizione  del  Fondo  per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del  sostegno
familiare per l'annualita' 2021, mantenendo ferme le altre previsioni
del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, 23 novembre 2016; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  espressa  nella  seduta  del  18
novembre 2021; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del
              sostegno familiare per l'annualita' 2021 
 
  1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone  con
disabilita' grave prive del sostegno familiare  di  cui  all'art.  3,
comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112,  per  l'anno  2021,  pari
complessivamente  a  euro  76.100.000,  di  cui  20.000.000  di  euro
conferiti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono attribuite  alle
regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23
novembre 2016. A ciascuna regione e' attribuita una quota di  risorse
come indicato nella colonna D della tabella 1, che costituisce  parte
integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota  di
popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i  piu'
recenti dati Istat sulla popolazione residente. 
  2. Sono specificamente destinati al  rafforzamento  dell'assistenza
alle persone con disabilita'  grave  di  cui  all'art.  4,  comma  3,
lettere a), b) e c), del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro  della  salute  ed  il
Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016,  15  milioni
di euro dei 20 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n.
178, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di  servizio
volto all'attivazione a favore di tali persone  delle  progettualita'
previste  dal  Fondo,  ovvero  di  analoghe   progettualita',   anche
finanziate a valere su risorse di diversa provenienza,  nella  misura
del 100% delle richieste di  beneficio  presentate,  con  riferimento
alla valutazione multidimensionale,  alla  definizione  del  progetto
personalizzato, al finanziamento degli interventi e  degli  specifici
sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui  all'art.  2
dello stesso decreto 23 novembre  2016,  nell'ottica  della  graduale
definizione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  nel  campo
sociale da garantire alle persone  con  disabilita'  grave  prive  di
sostegno familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno  2016,
n. 112, e dell'art. 5, comma 5 del predetto decreto 23 novembre 2016.
La colonna E della  tabella  1  riporta,  per  ciascuna  regione,  le
risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi  di
cui al comma 2, aggiuntive  a  quelle  gia'  correntemente  destinate
nell'ambito della programmazione regionale. 
  3. Qualora a livello regionale gli obiettivi di servizio di cui  al
comma 2 vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale,  delle
risorse di cui al medesimo comma 2, le somme eccedenti sono allocate,
secondo la priorita' generale di cui all'art. 4, comma 2 del  decreto
23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilita' grave prive
del   sostegno   familiare   che,   in   esito    alla    valutazione
multidimensionale,   necessitino,   con   maggiore   urgenza,   degli
interventi previsti a valere sul Fondo di cui al comma 1. 
  4. Le regioni procedono al successivo trasferimento  delle  risorse
spettanti agli ambiti territoriali,  secondo  quanto  previsto  nella
programmazione  regionale,  entro  sessanta   giorni   dall'effettivo
versamento alle stesse da parte del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali.  L'erogazione   agli   ambiti   territoriali   e'
comunicata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  entro
trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse  secondo  le
modalita' di cui all'allegato  A,  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto.