Art. 3 
 
                      Erogazione e monitoraggio 
 
  1. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' del  Fondo  di
cui all'art. 1 e' condizionata alla rendicontazione, da  parte  delle
regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della  quota  relativa  alla
seconda annualita' precedente su base regionale, ed  eventuali  somme
non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva
erogazione secondo le modalita' di cui  al  successivo  comma  2  del
presente articolo. 
  2.  A  decorrere  dal  corrente  anno,  le  regioni   rilevano   le
informazioni di cui al comma 1 nella specifica  sezione  del  Sistema
informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019,
e hanno, come unita' di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le
modalita' di cui all'art. 6, comma 5 del decreto medesimo. 
  3. Le  regioni  si  impegnano  a  rilevare,  a  livello  di  ambito
territoriale, ai fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il
numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia  di
intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate  nel  territorio
di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalita' di
cui al citato art. 6, comma 5 del decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali del 22 agosto  2019  e,  devono  inserire  le
informazioni  di  cui  sopra  nella  specifica  sezione  del  Sistema
informativo dell'offerta dei servizi sociali. 
  4. In ragione delle esigenze legate  all'epidemia  COVID-19  ed  in
attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  2  dell'art.   89   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in sede di rendicontazione delle
spese  sostenute   nell'anno   2020,   laddove   le   amministrazioni
destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate  all'emergenza
COVID-19,  anche  finalizzate  alla  riorganizzazione  dei   servizi,
all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento
degli spazi relativi a prestazioni sociali  erogate  sotto  forma  di
servizi   effettivamente   erogati,    possono    includerle    nella
rendicontazione indipendentemente dall'annualita' di riferimento e la
documentazione prevista e' integrata con una relazione che specifichi
l'ammontare delle somme  utilizzate,  il  periodo  cui  la  spesa  fa
riferimento, gli estremi dei relativi atti  di  autorizzazione  e  la
specifica  tipologia  delle   spese   considerate,   ove   non   gia'
rendicontate  ai  fini  del  comma  3  dell'art.  104  del   medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020.