Art. 3
Erogazione e monitoraggio
1. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' del Fondo di
cui all'art. 1 e' condizionata alla rendicontazione, da parte delle
regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla
seconda annualita' precedente su base regionale, ed eventuali somme
non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva
erogazione secondo le modalita' di cui al successivo comma 2 del
presente articolo.
2. A decorrere dal corrente anno, le regioni rilevano le
informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema
informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019,
e hanno, come unita' di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le
modalita' di cui all'art. 6, comma 5 del decreto medesimo.
3. Le regioni si impegnano a rilevare, a livello di ambito
territoriale, ai fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il
numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di
intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio
di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalita' di
cui al citato art. 6, comma 5 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 22 agosto 2019 e, devono inserire le
informazioni di cui sopra nella specifica sezione del Sistema
informativo dell'offerta dei servizi sociali.
4. In ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19 ed in
attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in sede di rendicontazione delle
spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni
destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza
COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi,
all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento
degli spazi relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di
servizi effettivamente erogati, possono includerle nella
rendicontazione indipendentemente dall'annualita' di riferimento e la
documentazione prevista e' integrata con una relazione che specifichi
l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa
riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la
specifica tipologia delle spese considerate, ove non gia'
rendicontate ai fini del comma 3 dell'art. 104 del medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020.