Art. 3 Erogazione e monitoraggio 1. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' del Fondo di cui all'art. 1 e' condizionata alla rendicontazione, da parte delle regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione secondo le modalita' di cui al successivo comma 2 del presente articolo. 2. A decorrere dal corrente anno, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come unita' di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 del decreto medesimo. 3. Le regioni si impegnano a rilevare, a livello di ambito territoriale, ai fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalita' di cui al citato art. 6, comma 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019 e, devono inserire le informazioni di cui sopra nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali. 4. In ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19 ed in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualita' di riferimento e la documentazione prevista e' integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate, ove non gia' rendicontate ai fini del comma 3 dell'art. 104 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.