IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Rilevato che l'art. 1 della legge, ai commi 1015, 1018 e 1022, prevede che all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, perche' il fatto non sussiste, perche' non ha commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o piu' capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione; Rilevato che l'art. 1 della legge, ai commi 1015, 1016 e 1017, prevede che il rimborso e' riconosciuto nel limite massimo di euro 10.500, ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile e che esso e' riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruita' del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati; Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1019, prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei rimborsi, nonche' le ulteriori disposizioni dirette a consentire il contenimento della spesa; Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1019, prevede che nelle attivita' di liquidazione del rimborso, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, deve essere attribuito rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto e' stato sottoposto e alla durata del giudizio; Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1020, prevede che per le finalita' indicate, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015; Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1021, prevede che il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di erogazione dei rimborsi di cui all'art. 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e detta le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'art. 1, comma 1020, della stessa legge. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «legge», la legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) «Ministero», il Ministero della giustizia; c) «Fondo», il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge; d) «richiedente», il soggetto che, in quanto imputato assolto abbia titolo a presentare domanda di accesso al Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 1015 della legge; e) «imputato assolto», il soggetto assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione a lui contestati, con le formule perche' il fatto non sussiste, perche' non ha commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto d'imputazione; f) «rimborso delle spese legali», l'indennita' erogabile, a valere sul Fondo di cui alla lettera c), nei limiti dell'importo di euro 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili, in favore dei soggetti indicati alla lettera d); g) «spese legali», le spese sostenute dall'imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito.