Art. 2 Requisiti di accesso al rimborso delle spese legali 1. Tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale o dell'art. 530 del codice di procedura penale, «perche' il fatto non sussiste», «perche' non ha commesso il fatto», «perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato» hanno facolta' di accesso al «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», alle condizioni e nei limiti di seguito specificati. 2. Il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo e' riconosciuto a condizione che: a) l'imputato sia stato assolto con le formule indicate al comma 1, escluso, rispetto all'assoluzione perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione; b) la sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale e' stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; c) l'imputato assolto non abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»; d) l'imputato assolto non abbia ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell'art. 542 del codice di procedura penale; e) l'imputato assolto non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; f) l'istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell'anno precedente a quello della sua presentazione. 3. Il Fondo eroga i rimborsi esclusivamente nei limiti delle risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge. 4. Ciascuna istanza di rimborso e' accoglibile esclusivamente fino all'importo massimo di euro 10.500,00.