Art. 2 
 
                  Requisiti di accesso al rimborso 
                         delle spese legali 
 
  1. Tutti i soggetti destinatari  di  una  sentenza  di  assoluzione
pronunciata ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura  penale  o
dell'art. 530 del codice di procedura penale, «perche' il  fatto  non
sussiste», «perche' non ha commesso il fatto», «perche' il fatto  non
costituisce reato o non e' previsto dalla  legge  come  reato»  hanno
facolta' di accesso al «Fondo per il rimborso delle spese legali agli
imputati  assolti»,  alle  condizioni  e  nei   limiti   di   seguito
specificati. 
  2. Il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo e' riconosciuto
a condizione che: 
    a) l'imputato sia stato assolto con le formule indicate al  comma
1, escluso, rispetto all'assoluzione perche' il fatto non e' previsto
dalla legge come reato, il caso in  cui  quest'ultima  pronuncia  sia
intervenuta  a  seguito  della  depenalizzazione  dei  fatti  oggetto
dell'imputazione; 
    b) la sentenza di assoluzione sia  divenuta  irrevocabile  e  per
nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con  il
quale e' stata  esercitata  l'azione  penale,  oppure  a  seguito  di
modifica dell'imputazione nel corso del  processo  o  in  conseguenza
della riunione dei procedimenti, sia stata  pronunciata  sentenza  di
condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; 
    c)  l'imputato  assolto  non  abbia  beneficiato   nel   medesimo
procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia»; 
    d)  l'imputato  assolto   non   abbia   ottenuto   nel   medesimo
procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di
lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di  procedura  penale  ovvero
dell'art. 542 del codice di procedura penale; 
    e) l'imputato assolto non abbia diritto al rimborso  delle  spese
legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti  per
favorire l'occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 23
maggio 1997, n. 135; 
    f)  l'istanza  riguardi  una   sentenza   divenuta   irrevocabile
nell'anno precedente a quello della sua presentazione. 
  3. Il Fondo  eroga  i  rimborsi  esclusivamente  nei  limiti  delle
risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n.  1265  dello
stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'art.  1,
comma 1020, della legge. 
  4. Ciascuna istanza di rimborso e' accoglibile esclusivamente  fino
all'importo massimo di euro 10.500,00.