Art. 3 Istanza di accesso al Fondo 1. Il richiedente presenta istanza di accesso al Fondo esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due. 2. L'istanza deve essere presentata personalmente dall'imputato o, nel caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilita' genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale. In caso di morte dell'imputato l'istanza puo' essere presentata da uno degli eredi nell'interesse di tutti gli aventi diritto alla successione. 3. L'istanza deve indicare, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) i dati anagrafici e il codice fiscale dell'imputato assolto, ove diversi dal richiedente; b) l'Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilita', il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell'Ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza; c) le formule con le quali l'imputato e' stato assolto; d) l'attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale e' stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, e' stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; e) la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale e' stata esercitata l'azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione e' divenuta irrevocabile; f) il grado di giudizio nel quale e' stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza e' stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione; g) il totale delle spese legali per le quali e' chiesto il rimborso; h) l'attestazione che l'importo di cui si chiede il rimborso e' stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine; i) l'attestazione che l'imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; l) l'attestazione che l'imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell'art. 542 del codice di procedura penale; m) l'attestazione che l'imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; n) il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione; o) le coordinate identificative del conto corrente bancario o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso; p) l'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all'istanza. 4. All'istanza debbono essere allegati: a) la copia del documento di identita', in corso di validita', dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente; b) la documentazione attestante la rappresentanza legale dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente; c) la copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria; d) la copia conforme dell'atto con il quale e' stata esercitata l'azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione; e) la documentazione comprovante la nomina, nell'ambito del procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale cui sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle quali e' presentata l'istanza di rimborso; f) le fatture emesse dal legale nominato difensore nel processo definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonche' quietanza del pagamento ricevuto; g) il parere di congruita' del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati; h) la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario; i) la documentazione comprovante il reddito dichiarato ai sensi del comma 3, lettera n). 5. L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilita' della sentenza di assoluzione. Le istanze presentate dopo tale termine non saranno esaminate. 6. Le istanze non completate in tutti gli elementi elencati dal comma 3 e prive della documentazione indicata dal comma 4 non saranno valutate.