Art. 3 
 
                     Istanza di accesso al Fondo 
 
  1.  Il  richiedente  presenta   istanza   di   accesso   al   Fondo
esclusivamente tramite apposita  piattaforma  telematica  accessibile
dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due. 
  2. L'istanza deve essere presentata personalmente dall'imputato  o,
nel caso  di  imputati  minorenni  o  incapaci,  dal  titolare  della
responsabilita' genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza  legale.
In caso di morte dell'imputato l'istanza puo'  essere  presentata  da
uno degli eredi nell'interesse  di  tutti  gli  aventi  diritto  alla
successione. 
  3. L'istanza deve indicare, ai sensi dell'art. 46 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a) i dati anagrafici e il codice fiscale  dell'imputato  assolto,
ove diversi dal richiedente; 
    b) l'Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta
irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilita',  il
numero del registro  notizie  di  reato  e  il  numero  del  registro
generale dell'Ufficio gip/gup o del dibattimento  che  ha  emesso  la
sentenza; 
    c) le formule con le quali l'imputato e' stato assolto; 
    d) l'attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al
richiedente nell'atto con  il  quale  e'  stata  esercitata  l'azione
penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel  corso  del
processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti,  e'  stata
pronunciata sentenza di  condanna  o  di  estinzione  del  reato  per
prescrizione o amnistia; 
    e) la durata del processo oggetto della sentenza  di  assoluzione
divenuta  irrevocabile,  calcolata  dalla  data  di   emissione   del
provvedimento con il quale e' stata esercitata l'azione  penale  alla
data in cui la sentenza di assoluzione e' divenuta irrevocabile; 
    f) il grado di giudizio nel quale e' stata  emessa  la  sentenza,
specificando se la sentenza e' stata emessa in sede di  rinvio  dalla
Corte di cassazione; 
    g) il totale delle spese  legali  per  le  quali  e'  chiesto  il
rimborso; 
    h) l'attestazione che l'importo di cui si chiede il  rimborso  e'
stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di
emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine; 
    i) l'attestazione che l'imputato non ha beneficiato nel  medesimo
procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
    l) l'attestazione che l'imputato non  ha  ottenuto  nel  medesimo
procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di
lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di  procedura  penale  ovvero
dell'art. 542 del codice di procedura penale; 
    m) l'attestazione che l'imputato non ha diritto al rimborso delle
spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1,
del  decreto-legge  25   marzo   1997,   n.   67,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; 
    n) il reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta  personale  sul
reddito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente a
quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione; 
    o) le coordinate identificative del  conto  corrente  bancario  o
postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso; 
    p) l'indirizzo di posta elettronica certificata o  semplice,  ove
intende  ricevere   tutte   le   eventuali   comunicazioni   relative
all'istanza. 
  4. All'istanza debbono essere allegati: 
    a) la copia del documento di identita', in  corso  di  validita',
dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente; 
    b)  la  documentazione  attestante   la   rappresentanza   legale
dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente; 
    c) la copia conforme della sentenza  di  assoluzione,  rilasciata
dalla  cancelleria  del  giudice  che  l'ha  emessa,  corredata   dal
certificato di passaggio  in  giudicato,  rilasciato  dalla  medesima
cancelleria; 
    d) la copia conforme dell'atto con il quale e'  stata  esercitata
l'azione  penale  nel  procedimento  concluso  con  la  sentenza   di
assoluzione; 
    e) la  documentazione  comprovante  la  nomina,  nell'ambito  del
procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale  cui
sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle  quali  e'
presentata l'istanza di rimborso; 
    f) le fatture emesse dal legale nominato difensore  nel  processo
definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca
indicazione della causale, nonche' quietanza del pagamento ricevuto; 
    g) il parere di congruita' del competente  Consiglio  dell'Ordine
degli avvocati; 
    h)  la  documentazione  comprovante  l'avvenuto  pagamento  della
prestazione professionale tramite bonifico bancario; 
    i) la documentazione comprovante il reddito dichiarato  ai  sensi
del comma 3, lettera n). 
  5. L'istanza deve essere presentata entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo a quello in  corso  alla  data  di  irrevocabilita'  della
sentenza di assoluzione. Le istanze presentate dopo tale termine  non
saranno esaminate. 
  6. Le istanze non completate in tutti  gli  elementi  elencati  dal
comma 3 e prive della documentazione indicata dal comma 4 non saranno
valutate.