Art. 4 
 
                Criteri di valutazione delle istanze 
                         di accesso al Fondo 
 
  1. Le istanze di accesso al Fondo validamente presentate  ai  sensi
dell'art.  3,  comma   1,   vengono   esaminate   dando   precedenza,
nell'ordine: 
    a) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con
sentenza resa dalla Corte  di  cassazione,  ovvero  dal  giudice  del
rinvio, o comunque all'esito di un processo  complessivamente  durato
oltre otto anni; 
    b) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con
sentenza resa dal giudice  d'appello,  o  comunque  all'esito  di  un
processo complessivamente durato oltre cinque anni  e  fino  ad  otto
anni; 
    c) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con
sentenza dal giudice di  primo  grado  o  comunque  all'esito  di  un
processo complessivamente durato fino a cinque anni. 
  2. Nell'ambito di ciascuno dei gruppi  sopra  indicati  viene  data
preferenza, in primo  luogo,  alle  istanze  degli  imputati  il  cui
processo ha complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso  di
pari durata, alle istanze relative ad imputati  assolti  con  reddito
inferiore.