Art. 4 Criteri di valutazione delle istanze di accesso al Fondo 1. Le istanze di accesso al Fondo validamente presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, vengono esaminate dando precedenza, nell'ordine: a) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni; b) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice d'appello, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre cinque anni e fino ad otto anni; c) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di primo grado o comunque all'esito di un processo complessivamente durato fino a cinque anni. 2. Nell'ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati viene data preferenza, in primo luogo, alle istanze degli imputati il cui processo ha complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze relative ad imputati assolti con reddito inferiore.