Art. 5 
 
                        Procedura di verifica 
                       e mandato di pagamento 
 
  1.  Individuate  le  istanze  che   possono   essere   accolte   in
applicazione  dei  criteri  di  preferenza  di  cui  all'art.   4   e
dell'ammontare complessivo delle  risorse  assegnate  per  l'anno  di
riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione
della spesa del Ministero, il  Ministero  effettua  un  controllo  di
effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato nelle predette istanze
e quanto emerge dalla documentazione allegata  alle  stesse,  tramite
proprio personale o avvalendosi, in forza  di  apposita  convenzione,
del personale di Equitalia giustizia S.p.a. 
  2. Le istanze rispetto alle quali mancano i presupposti di  accesso
al Fondo di cui all'art. 2 oppure non vi e' corrispondenza tra quanto
dichiarato e i documenti allegati oppure tra quanto dichiarato e  gli
accertamenti svolti sono escluse dall'ordine di precedenza. 
  3. Il controllo di cui al comma 1 viene esteso alle istanze che,  a
seguito delle esclusioni di cui al comma 2, possono essere accolte in
applicazione  dei  criteri  di  preferenza  di  cui  all'art.   4   e
dell'ammontare complessivo delle  risorse  assegnate  per  l'anno  di
riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione
della spesa del Ministero. 
  4. Esaurita l'attivita' di verifica di cui ai commi precedenti, con
decreto del  Capo  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia,  il
Ministero approva l'elenco delle istanze che possono essere  accolte,
con indicazione per ognuna dell'importo rimborsabile, ne  dispone  la
pubblicazione nella medesima  piattaforma  digitale  sulla  quale  e'
stata  presentata  l'istanza  e,  decorsi  quindici  giorni,   ordina
l'emissione del conseguente mandato di pagamento. 
  5. Le istanze escluse dal rimborso ai sensi del comma 2 o in quanto
non validamente presentate ai sensi dell'art. 3,  comma  6  oppure  a
causa  dell'esaurimento  delle  risorse  assegnate,  per  l'anno   di
riferimento, al capitolo n. 1265  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero, non possono essere ripresentate.