Art. 5 Procedura di verifica e mandato di pagamento 1. Individuate le istanze che possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 4 e dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate per l'anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, il Ministero effettua un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato nelle predette istanze e quanto emerge dalla documentazione allegata alle stesse, tramite proprio personale o avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a. 2. Le istanze rispetto alle quali mancano i presupposti di accesso al Fondo di cui all'art. 2 oppure non vi e' corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti allegati oppure tra quanto dichiarato e gli accertamenti svolti sono escluse dall'ordine di precedenza. 3. Il controllo di cui al comma 1 viene esteso alle istanze che, a seguito delle esclusioni di cui al comma 2, possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 4 e dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate per l'anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero. 4. Esaurita l'attivita' di verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, il Ministero approva l'elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione per ognuna dell'importo rimborsabile, ne dispone la pubblicazione nella medesima piattaforma digitale sulla quale e' stata presentata l'istanza e, decorsi quindici giorni, ordina l'emissione del conseguente mandato di pagamento. 5. Le istanze escluse dal rimborso ai sensi del comma 2 o in quanto non validamente presentate ai sensi dell'art. 3, comma 6 oppure a causa dell'esaurimento delle risorse assegnate, per l'anno di riferimento, al capitolo n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, non possono essere ripresentate.