IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/6631/DGP-PBD del  15
maggio 2017 e n. 2019/23314/DGP-PBD del 19 dicembre 2019; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento  di
immobili statali agli enti territoriali della  Provincia  di  Belluno
(BL): 
    prot.  n.  2015/9297/DR-VE  del  26   maggio   2015,   prot.   n.
2015/9298/DR-VE del 26 maggio 2015 e prot. n. 2015/12025/DR-VE del 10
luglio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al
Comune  di  Belluno,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   1,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente,  «Ricovero  di  protezione
antiaerea  Borgo  Piave»,  «Rifugio  per  protezione  antiaerea   Via
Vittorio Veneto» e «Terreno demaniale di Via Carlo Calbo»; 
    prot. n. 2015/10247/DR-VE dell'11 giugno 2015, con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Feltre,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Galleria Romita (ex rifugio antiaereo)»; 
    prot. n. 2015/10811/DR-VE del 19 giugno 2015,  con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Longarone, ai sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
Greto Fiume Piave e Torrente Mae' - Longarone Pirago»; 
    prot. n. 2015/14899/DR-VE del 31 agosto 2015,  con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Perarolo di Cadore,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
Greto Roggia demaniale Perarolo»; 
    prot. n. 2015/12518/DR-VE del 21 luglio 2015,  con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Santo  Stefano  di
Cadore, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69
del  2013,  l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominato «Ex greto torrente Padola via Ante 10»; 
    prot.  n.  2015/4634/DR-VE  del  17  marzo  2015   e   prot.   n.
2015/4637/DR-VE del 17 marzo 2015, con i quali sono stati trasferiti,
a titolo gratuito, al Comune di Vigo di Cadore,  ai  sensi  dell'art.
56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli  immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente,
«Strada del Col delle Rive, Vigo di Cadore» e «Terreno  in  localita'
'Col Taiardo' Col Taiardo»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Veneto  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  15908  del  14
settembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                        al Comune di Belluno 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Belluno
(BL) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli immobili  denominati  «Ricovero  di  protezione
antiaerea  Borgo  Piave»,  «Rifugio  per  protezione  antiaerea   Via
Vittorio Veneto» e «Terreno demaniale di  Via  Carlo  Calbo»,  meglio
individuati nei provvedimenti del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente,  prot.  n.
2015/9297/DR-VE del 26 maggio 2015, prot. n. 2015/9298/DR-VE  del  26
maggio 2015 e  prot.  n.  2015/12025/DR-VE  del  10  luglio  2015,  a
decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  2.587,45
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Belluno. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  16.864,18,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 2.587,45.