Art. 4 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                        al Comune di Chioggia 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al  Comune  di  Chioggia
(VE) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune  degli  immobili  denominati  «Arenile  Sottomarina»,
«Zona Arenile a Sottomarina di Chioggia Spiaggia  di  Sottomarina  di
Chioggia»,  «Tratto  di  terreno   a   Sottomarina   Netti»,   «Isola
dell'Unione  Chioggia»  e  «Area  gia'   murazzo   di   Sottomarina -
Sottomarina di Chioggia», meglio individuati  nei  provvedimenti  del
direttore regionale dell'Agenzia del demanio  -  Direzione  regionale
Veneto, rispettivamente, prot. n. 2015/7485/DR-VE del 29 aprile 2015,
prot.   n.   2015/8334/DR-VE   del   12   maggio   2015,   prot.   n.
2015/18870/DR-VE dell'11 novembre 2015, prot. n. 2015/19988/DR-VE del
1° dicembre 2015 e prot. n. 2015/18495/DR-VE del 5 novembre  2015,  a
decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  75.508,63
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Chioggia. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  470.853,90,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 75.508,63.