Art. 4 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Chioggia 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Chioggia (VE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Arenile Sottomarina», «Zona Arenile a Sottomarina di Chioggia Spiaggia di Sottomarina di Chioggia», «Tratto di terreno a Sottomarina Netti», «Isola dell'Unione Chioggia» e «Area gia' murazzo di Sottomarina - Sottomarina di Chioggia», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2015/7485/DR-VE del 29 aprile 2015, prot. n. 2015/8334/DR-VE del 12 maggio 2015, prot. n. 2015/18870/DR-VE dell'11 novembre 2015, prot. n. 2015/19988/DR-VE del 1° dicembre 2015 e prot. n. 2015/18495/DR-VE del 5 novembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 75.508,63 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Chioggia. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 470.853,90, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 75.508,63.