Art. 7 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                  al Comune di San Stino di Livenza 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di  San  Stino
di  Livenza  (VE)  sono  ridotte  annualmente  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in
proprieta' al medesimo  comune  degli  immobili  denominati  «Terreno
demaniale lungo il fiume  Livenza  S.  Stino  di  Livenza»,  «Terreno
argine destro canale Malghere»,  «Ex  Scolmatore  e  Ex  Alveo  Fiume
Livenza»  e  «Terreno  seminativo  S.  Stino  di   Livenza»,   meglio
individuati nei provvedimenti del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente,  prot.  n.
2015/6350/DR-VE del 14 aprile  2015,  rettificato  con  provvedimento
prot.n. 2020/554 R.I. del 19 marzo 2020, prot. n. 2015/6352/DR-VE del
14 aprile 2015, prot. n. 2015/11350/DR-VE del 30 giugno 2015 e  prot.
n. 2015/6368/DR-VE del 14 aprile 2015, a  decorrere  dalla  data  del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  2.937,52
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da  parte  del  Comune  di  San
Stino di Livenza. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  19.433,61,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 2.937,52.