IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  come  modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante
«disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2013)», il quale demanda  ad  uno  o
piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data  a
decorrere  dalla  quale   le   comunicazioni   e   notificazioni   di
cancelleria, negli uffici diversi  da  tribunali  e  dalle  corti  di
appello,  debbano  avvenire   esclusivamente   per   via   telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi  o  comunque  accessibili  alle  pubbliche   amministrazioni,
secondo   la   normativa,   anche   regolamentare,   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011 n. 44, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente
le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel  processo
penale delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  in
attuazione dei principi previsti  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4,  commi
1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24.»; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace  di  Randazzo,
come  da  comunicazione  della  Direzione  generale  per  i   sistemi
informativi automatizzati; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'art. 16 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  come  modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante
«disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2013)» per l'Ufficio del giudice  di
pace di Randazzo, limitatamente al settore civile; 
  Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il  Consiglio  nazionale
forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi  di  comunicazione  di
cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2013)»   presso
l'Ufficio del giudice di pace di Randazzo; 
  2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le  comunicazioni  e
notificazioni di  cancelleria  nel  settore  civile  sono  effettuate
esclusivamente per via telematica secondo le  disposizioni  dell'art.
16 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  come  modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;