Art. 3 
 
  1. Il riconoscimento di idoneita', di cui al l'art. 1 del  presente
decreto, ha validita' di mesi ventiquattro a partire  dalla  data  di
ispezione effettuata presso  il  centro  «Bioagritest  S.r.l.  Centro
interregionale di diagnosi vegetale», in data 5 e 6 novembre 2021. 
  2. Il centro «Bioagritest S.r.l. Centro interregionale di  diagnosi
vegetale», qualora intenda confermare o variare gli ambiti  operativi
di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno
sei mesi prima della  data  di  scadenza,  corredata  dalla  relativa
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 
  Il presente decreto sara' oggetto di pubblicazione in  ottemperanza
agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2021 
 
                                               Il direttore: Faraglia