Art. 2 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Piemonte e Sicilia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, citata in premessa. 2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, citata in premessa.