Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nelle Regioni Piemonte e Sicilia  si  applicano,  per  un
periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di
cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente
e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis,  del  decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere  efficacia
le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute  14  gennaio
2022, citata in premessa. 
  2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2,  nelle  Regioni  Abruzzo  e  Friuli-Venezia   Giulia   si
applicano,  per  un  periodo  di   quindici   giorni,   salva   nuova
classificazione, le misure di cui alla c.d.  «zona  arancione»,  come
definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis,
comma  2-bis,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  e,  di
conseguenza,  cessano  di  avere   efficacia   le   misure   di   cui
all'ordinanza del Ministro della salute 7  gennaio  2022,  citata  in
premessa.