IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-septies, del citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai
sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le regioni
nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei
contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera
a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150
casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera
a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti
e destinati ad altre attivita'»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
novembre 2021, n. 282;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni
Calabria e Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 dicembre 2021, n. 294;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni
Calabria e Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo,
Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Valle
d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 8 gennaio 2022, n. 5;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Visto il verbale del 22 gennaio 2022 della Cabina di regia di cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
unitamente al report n. 88, nel quale si rileva che: «Dopo dodici
settimane caratterizzate da una fase epidemica acuta non controllata,
si osservano alcuni segnali iniziali di stabilizzazione
dell'incidenza, della trasmissibilita' sui casi ricoverati in
ospedale e del numero di persone ricoverate in terapia intensiva
(...) In ogni caso, si conferma una situazione epidemica acuta nella
settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale che
a livello nazionale supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti ed una
velocita' di trasmissione sui casi sintomatici che si mantiene
stabilmente e significativamente al di sopra della soglia epidemica.
Si continua a censire un aumento dell'occupazione dei posti letto in
area medica»;
Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da
decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato
verbale del 21 gennaio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta,
tra l'altro, che:
la Regione Calabria presenta un'incidenza dei contagi pari a
920,8 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti
letto in area medica pari al 40,1 per cento e un tasso di occupazione
di posti letto in terapia intensiva pari al 18,5 per cento;
la Regione Emilia Romagna presenta un'incidenza dei contagi pari
a 2797,2 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti
letto in area medica pari al 27,4 per cento e un tasso di occupazione
di posti letto in terapia intensiva pari al 17,1 per cento;
la Regione Toscana presenta un'incidenza dei contagi pari a
2197,6 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti
letto in area medica pari al 26,4 per cento e un tasso di occupazione
di posti letto in terapia intensiva pari al 21,8 per cento;
Considerato che non ricorrono per le Regioni Calabria, Emilia
Romagna e Toscana le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, e' necessario
reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla
citata ordinanza 7 gennaio 2022, ferma restando la possibilita' di
una nuova classificazione;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna e
Toscana;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana
l'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, citata in
premessa, e' rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma
restando la possibilita' di una nuova classificazione, con
conseguente applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla»,
come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art.
9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.