Art. 3 Le proposte d'acquisto degli operatori devono contenere il quantitativo di titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro, eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale, eventuali proposte d'importo inferiore verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2. Ciascuna proposta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1, eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.