Art. 3 
 
  Le  proposte  d'acquisto  degli  operatori  devono   contenere   il
quantitativo  di  titoli   che   gli   operatori   stessi   intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. 
  I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali,
devono variare  di  un  importo  minimo  di  un  centesimo  di  euro,
eventuali variazioni  di  importo  diverso  vengono  arrotondate  per
eccesso. 
  Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere  inferiore  a  500.000
euro di capitale nominale,  eventuali  proposte  d'importo  inferiore
verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2. 
  Ciascuna proposta non deve essere  superiore  all'importo  indicato
nell'art.  1,  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore   vengono
accettate limitatamente all'importo medesimo.