IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in  particolare,
l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale
sia ripartito  dal  Comitato  per  la  programmazione  economica  (di
seguito CIPE), oggi Comitato interministeriale per la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su  proposta
del Ministro della salute, sentita la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle regioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 115,  comma  1,  lettera  a)  fra  le
funzioni e compiti amministrativi  conservati  allo  Stato  inserisce
l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario
nazionale,  l'adozione  dei  piani  di  settore  aventi  rilievo   ed
applicazione nazionali, nonche' il  riparto  delle  relative  risorse
alle regioni, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  che  detta
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art.  10
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un  sistema  di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN)
basato  sulla  capacita'  fiscale  regionale,  corretto   da   misure
perequative, stabilendo che al finanziamento del  Servizio  sanitario
nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale  regionale  all'IRPEF,  la
compartecipazione all'accisa sulle  benzine  e  la  compartecipazione
all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentito il Ministero della  salute,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 149, che disciplina i sistemi  premiali  per  le  regioni  a
valere sulle risorse ordinarie previste  dalla  legislazione  vigente
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  recante
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrate  delle  regioni  a
statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi  e  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario»  e,  in  particolare,  l'art.  26,
concernente la  determinazione  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi  e  dei
fabbisogni standard regionali nel settore sanitario; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare,
l'art. 15, comma 23, il quale fissa, in corrispondenza dello 0,25 per
cento delle risorse  ordinarie  previste  per  il  finanziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale,  l'entita'   della   quota   premiale
introdotta dal  richiamato  art.  9,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 149 del 2011; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 560, il quale
dispone che «a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, gli importi  previsti:  a)  dalla  legge  31
marzo 1980, n. 126, recante «Indirizzo alle  regioni  in  materia  di
provvidenza in favore degli hanseniani e loro  familiari»;  b)  dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante «Rivalutazione del sussidio  a
favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla  legge  5  giugno
1990, n.  135,  recante  «Programma  di  interventi  urgenti  per  la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; d) dall'art. 3 della legge  14
ottobre 1999, n.  362,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia
sanitaria»; e) dall'art. 5, comma  16,  del  decreto  legislativo  16
luglio 2012, n. 109, recante «Attuazione della  direttiva  2009/52/CE
che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti  nei
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi  terzi
il cui soggiorno e' irregolare», confluiscono nella quota  indistinta
del fabbisogno sanitario standard nazionale»; 
  Visto il comma 546, dell'art. 1, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando
il livello di finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
concorre  ordinariamente  lo  Stato,  i  seguenti  importi  di  quote
vincolate: a) importo  destinato  all'assistenza  sanitaria  per  gli
stranieri non iscritti al  Servizio  sanitario  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari
a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato  alla  riqualificazione
dell'assistenza sanitaria e dell'attivita'  libero-professionale,  di
cui all'art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  per
un valore massimo di 41,317 milioni di  euro,  confluiscono  entrambi
nella quota indistinta del fabbisogno sanitario  nazionale  standard,
di cui all'art. 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  e
sono ripartiti tra le regioni e le Province di Trento  e  di  Bolzano
secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legislazione  vigente
in materia di costi standard; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  nazioni  unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  assuma  la
denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
triennale per il triennio 2020-2022» e,  in  particolare,  l'art.  1,
commi 446 e 447, con i  quali  si  dispone  rispettivamente  che:  «a
decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al  costo
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per  gli
assistiti non esentati, di cui all'art. 1,  comma  796,  lettera  p),
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  abolita.  A
decorrere dalla stessa data cessano le  misure  alternative  adottate
dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796, e
che: «ai fini di cui al comma 446, il livello del  finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato  e'
incrementato di centottantacinque milioni di euro per l'anno  2020  e
di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto l'art. 1, comma 403, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che ha determinato in 121.370,10  milioni  di  euro  il  livello  del
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato per l'anno 2021; 
  Considerato che il predetto importo di euro 121.370,10  milioni  e'
stato rideterminato, in aumento, in euro 122.060,83 milioni:  a)  dai
commi 414 e 415 del citato art. 1, della legge n. 178 del  2020,  che
destinano 100,00 milioni di  euro  ad  un'indennita'  di  tutela  del
malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti
del  Servizio  sanitario  nazionale  appartenenti  alle   professioni
sanitarie della riabilitazione, della prevenzione,  tecnico-sanitarie
e di ostetrica, alla professione di assistente sociale  nonche'  agli
operatori socio-sanitari; b) dal  comma  463-bis  dell'art.  1  sopra
citato,  come  integrato  dall'art.  20,  comma  2,  lett.   c)   del
decreto-legge n. 41  del  2021,  che  destina  trecentoquarantacinque
milioni di euro al finanziamento di azioni volte al coinvolgimento di
altri professionisti sanitari (medici di medicina generale,  pediatri
di libera scelta, odontoiatri, medici di  continuita'  assistenziale,
ecc..) nella somministrazione dei vaccini contro il COVID-19; c)  dal
comma 467 dello stesso art. 1 sopra citato, come modificato dall'art.
20, comma 2, lett. g), del citato decreto-legge n. 41 del  2021,  che
destina 100,00 milioni di euro  al  finanziamento  delle  prestazioni
aggiuntive  del  personale  del  Servizio  sanitario   nazionale   in
relazione alle esigenze di somministrazioni  dei  vaccini  contro  il
COVID-19; d) dal comma 496, dello stesso art.  1  sopra  citato,  che
destina 20,00 milioni di euro al  finanziamento  della  rivalutazione
del fabbisogno di  prestazioni  erogate  in  mobilita'  attiva  dagli
IRCCS; e) dall'art. 18-bis del citato decreto-legge n. 41  del  2021,
che  destina  8,00  milioni  di  euro   per   il   finanziamento   di
un'indennita'  connessa  all'emergenza  epidemiologica  in  atto   da
corrispondere ai lavoratori in somministrazione del comparto  sanita'
in servizio alla data del 1° maggio 2021; f) dall'art. 21 del  citato
decreto-legge n. 41 del 2021, che destina 51,60 milioni  di  euro  al
finanziamento della proroga per quattro mesi  delle  disposizioni  di
cui all'art. 1, commi 2 e 3 del citato decreto-legge n. 34  del  2020
(Covid Hotel); g) dall'art. 26, comma 6-ter, del citato decreto-legge
n. 73 del 2021, che destina 5,00 milioni di euro al finanziamento  di
cicli  di  riabilitazione  termale   motoria   e   neuromotoria,   di
riabilitazione  termale  del  motuleso  e  di  riabilitazione   della
funzione respiratoria e cardiorespiratoria; h) dall'art. 27, comma 5,
del citato decreto-legge n. 73 del 2021 che destina 28,802 milioni di
euro al finanziamento dell'esenzione di prestazioni  di  monitoraggio
per pazienti ex-Covid; i) dai commi 2 e 5  dell'art.  33  del  citato
decreto-legge n. 73 del 2021, che destinano, rispettivamente, 8,00  e
19,932 milioni di euro al potenziamento dei  servizi  territoriali  e
ospedalieri  di   neuropsichiatria   infantile   e   dell'adolescenza
attraverso il reclutamento di professionisti  sanitari  e  assistenti
sociali ed il reclutamento di psicologi; l) dal comma 2 dell'art.  50
del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che destina 3,40 milioni  di
euro al reclutamento straordinario  di  dirigenti  medici  e  tecnici
della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro; m) dall'art.
23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  che
incrementa di un milione di euro il finanziamento di  parte  corrente
per il superamento degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari  OPG  ai
sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22  dicembre  2011,
n. 211; 
  Considerato,  altresi',  che  il  sopracitato   importo   di   euro
122.060,83 milioni e' stato rideterminato, in riduzione: a) per  euro
164 milioni, destinati al finanziamento del Fondo per il concorso  al
rimborso alle regioni per l'acquisto  dei  medicinali  innovativi  ai
sensi del comma 400, dell'art. 1 della legge  11  dicembre  2016,  n.
232; b) per euro 500 milioni, destinati al finanziamento di un  Fondo
per  il  concorso  al  rimborso  alle  regioni  per  l'acquisto   dei
medicinali oncologici innovativi ai sensi del comma  401  del  citato
art. 1 della legge n. 232 del 2016, e  che  pertanto,  al  netto  dei
predetti importi in diminuzione, lo stanziamento complessivo  per  il
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  per  il  2021  e'
quantificato in euro 121.396,834 milioni; 
  Vista la  normativa  che  stabilisce  che  le  seguenti  regioni  e
Province autonome provvedono al finanziamento del Servizio  sanitario
nazionale nei propri territori  senza  alcun  apporto  a  carico  del
bilancio dello Stato, ed in particolare l'art.  34,  comma  3,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1,  comma  144,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  relativo   alla   Regione
Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27  dicembre
2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ai sensi del quale la  Regione  Siciliana  compartecipa  alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Viste le Intese della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sancite nelle sedute del 4 agosto 2021 (rep. atti n. 152/CSR)  e  del
21 ottobre 2021 (rep. atti n. 203/CSR), sulle proposte  del  Ministro
della   salute   concernenti   il   riparto   delle   risorse    rese
complessivamente  disponibili  per  il  finanziamento  del   Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2021; 
  Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
sancita nella seduta del 4 agosto 2021 (rep. atti n.  152/CSR)  sullo
schema di decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione  delle  quote
premiali pari a 390,59 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Vista la proposta del Ministro della salute concernente il riparto,
tra le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  delle
risorse  complessivamente  disponibili  per  il   finanziamento   del
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021, pari a euro 121.396,834
milioni; 
  Tenuto conto dell'esame della  proposta  svolto  ai  sensi  vigente
regolamento di cui alla delibera 28 novembre  2018,  n.  82,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista  la  nota  congiunta  posta  a   base   dell'odierna   seduta
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che,  all'apertura  dell'odierna  seduta,  il  Ministro
delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibile,   Enrico
Giovannini, risulta essere, tra i presenti,  il  Ministro  componente
piu' anziano e che, dunque, svolge  le  funzioni  di  Presidente  del
Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55; 
 
                             Delibera:  
 
  1. Il livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2021 ammonta ad  euro
121.396.834.000  ed  e'  articolato  nelle  seguenti  componenti   di
finanziamento: 
    a)  euro  116.295.577.651   sono   destinati   al   finanziamento
indistinto dei livelli essenziali  di  assistenza  (LEA)  incluse  le
quote relative: al finanziamento degli interventi  di  prevenzione  e
cura della fibrosi cistica, alla prevenzione e cura  dell'AIDS,  alla
prevenzione  e  cura  dei  malati  affetti  dal  morbo   di   Hansen,
all'assistenza ai  cittadini  extracomunitari  irregolari  e  per  lo
screening  neonatale  per  la  diagnosi  precoce  di  patologie.   Il
finanziamento e' assegnato e ripartito alle regioni e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano  come  da  allegata  tabella  A,  che
costituisce  parte  integrante  della  presente   delibera,   ed   e'
comprensivo,  tra  l'altro,  di  euro  1.946.789.750  destinati,   da
specifiche norme di legge, alle seguenti finalita': 
      1. euro 50.000.000 per  la  cura  della  dipendenza  del  gioco
d'azzardo; 
      2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con
il Servizio sanitario nazionale; 
      3. euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento  dei  maggiori
oneri a carico del  Servizio  sanitario  nazionale  conseguenti  alla
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari; 
      4. euro 186.000.000 per il concorso al  rimborso  alle  regioni
per l'acquisto  di  vaccini  ricompresi  nel  Nuovo  piano  nazionale
vaccini (NPNV); 
      5. euro 150.000.000 per il concorso al  rimborso  alle  regioni
degli oneri derivanti dai processi di  assunzione  e  stabilizzazione
del personale del Servizio sanitario nazionale; 
      6.  euro  25.074.750  per   l'attivita'   di   compilazione   e
trasmissione  per  via  telematica,  da  parte  dei  medici  e  delle
strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale,  dei
certificati medici di infortunio e malattia professionale; 
      7. euro 54.000.000  per  l'incremento  dei  fondi  contrattuali
della dirigenza medica e delle professioni sanitarie; 
      8. euro 554.000.000 per la copertura di parte del minor gettito
derivante dalla soppressione del cosi' detto  superticket,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 160 del 2019; 
      9. euro 33.715.000  per  il  finanziamento  degli  accertamenti
diagnostici neonatali obbligatori; 
      10. euro 500.000.000 quale concorso  statale  al  finanziamento
degli interventi  di  cui  al  titolo  I  «Salute  e  sicurezza»  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 del 2020 recante «Misure  urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
      11. euro 25.000.000 per il finanziamento della  sperimentazione
delle strutture di prossimita' per la promozione della salute  e  per
la prevenzione; 
      12. euro 100.000.000 per finanziare un'indennita' di tutela del
malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti
del  Servizio  sanitario  nazionale  appartenenti  alle   professioni
sanitarie nonche' agli operatori socio-sanitari; 
    b) euro 2.202.714.256 sono vincolati alle seguenti attivita': 
      1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di  specifici  obiettivi
individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e'  ripartita,
assegnata  e/o  accantonata  con  delibera  di  questo  Comitato,  da
adottarsi in data odierna; 
      2. euro 40.000.000 per la  medicina  veterinaria.  Detta  somma
sara' erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2
giugno 1988, n. 218; 
      3. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria,  che
saranno trasferite dal Ministero della  giustizia  sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      4.  euro  165.424.023  per  il  finanziamento  della   medicina
penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2
dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera; 
      5. euro 54.875.233 per il finanziamento degli  oneri  derivanti
dal  completamento  del  processo  di  superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma  7,  del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante  «Interventi  urgenti
per  il  contrasto   della   tensione   detentiva   determinata   dal
sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2012, n. 9, sulla base della ripartizione riportata
nella  colonna  3  dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera; 
      6. euro 68.735.000 per il finanziamento delle borse  di  studio
in medicina  generale,  3ª  annualita'  del  triennio  2019-2022,  2ª
annualita' del  triennio  2020-2023  e  1ª  annualita'  del  triennio
2021-2024, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n.
27 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n.  109,
come modificato dall'art. 1, comma 518, della legge del  30  dicembre
2018, n. 145, e come ulteriormente  modificato  dall'art.  1-bis  del
decreto-legge n. 34 del 2020 sulla base della ripartizione  riportata
nella  colonna  4  dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera; 
      7. euro 340.000.000  per  tutela  della  salute  individuale  e
collettiva in conseguenza della diffusione del contagio da COVID-19 e
favorendo l'emersione dei rapporti di lavoro  irregolari  (art.  103,
comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020); 
      8. euro 20.000.000 per il finanziamento di prestazioni  erogate
in mobilita' attiva dagli IRCCS (art. 1, comma 496, legge n. 178  del
2020); 
      9.  euro  2.000.000  per  gli  ulteriori  corsi  di  formazione
specifica di medicina generale in  relazione  al  triennio  2021-2023
(art. 12, comma 3, decreto-legge n. 35 del  2019)  sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      10. euro 5.000.000 per  la  riabilitazione  termale  motoria  e
neuromotoria,  di  riabilitazione   termale   del   motuleso   e   di
riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria sulla
base della  ripartizione  riportata  nella  colonna  6  dell'allegata
tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera; 
    c) euro 1.785.447.624 sono  finalizzati  e  gia'  ripartiti  alle
regioni e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per  il
finanziamento degli  interventi  urgenti,  adottati  per  far  fronte
all'emergenza sanitaria COVID-19 secondo la seguente partizione: 
      1. euro 1.115.713.624 per le finalita' di cui all'art. 1, commi
4, 5 e 8, e di cui all'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge  n.
34 del  2020  (spesa  per  il  personale  per  piano  territoriale  e
ospedaliero) ripartiti con la  tabella  «Allegato  B»  e  la  tabella
«Allegato C» unite al decreto-legge; 
      2. euro 70.000.000 per le finalita' di cui  all'art.  1,  comma
416, della citata legge n. 178 del 2020 (tamponi antigenici rapidi da
parte dei MMG medici di medicina generale e PLS  pediatri  di  libera
scelta) ripartiti con la tabella posta nell'allegato A alla legge; 
      3. euro 100.000.000 per le finalita' di cui all'art.  1,  comma
464, della citata legge  n.  178  del  2020  (prestazioni  aggiuntive
personale  per  somministrazione  vaccini  Covid)  ripartiti  con  la
tabella posta nell'allegato C alla legge; 
      4. euro 345.000.000 per le finalita' di cui all'art. 20,  comma
2, lettera c), del citato decreto-legge n. 41 del 2021 (Fondo per MMG
e altri per somministrazione vaccini Covid) ripartiti con la  tabella
posta nell'allegato B-bis alla legge; 
      5. euro 25.000.000 per le finalita' di cui  all'art.  1,  comma
468, della citata legge n. 178 del 2020 (Fondo MMG  per  retribuzione
indennita' personale infermieristico) ripartiti con la tabella  posta
nell'allegato E alla legge; 
      6. euro 10.000.000 per le finalita' di cui  all'art.  1,  comma
469, della citata legge n. 178 del 2020 (Fondo PLS  per  retribuzione
indennita' personale infermieristico) ripartiti con la tabella  posta
nell'allegato F alla legge; 
      7. euro 51.600.000 per le finalita' di  cui  all'art.  21,  del
citato decreto-legge n. 41 del 2021  ripartiti  come  indicato  nella
tabella posta nel medesimo articolo; 
      8. euro 8.000.000 per le finalita' di cui all'art.  18-bis  del
citato  decreto-legge  n.  41  del  2021  (indennita'  COVID-19   per
lavoratori in somministrazione del comparto sanita' in servizio  alla
data del  1°  maggio  2021)  ripartiti  come  disposto  dal  medesimo
articolo; 
      9. euro 28.802.000 per le finalita'  di  cui  all'art.  27  del
citato  decreto-legge  n.  73  del  2021  (Esenzione  prestazioni  di
monitoraggio per ex pazienti COVID-19),  e  ripartiti  come  indicato
nella tabella B allegata al decreto-legge; 
      10. euro 8.000.000 per le finalita' di cui all'art.  33,  comma
1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 (potenziamento dei servizi
territoriali  e   ospedalieri   di   Neuropsichiatria   infantile   e
dell'adolescenza  attraverso  il   reclutamento   di   professionisti
sanitari e assistenti sociali) e ripartito con la tabella C  allegata
al decreto-legge; 
      11. euro 19.932.000 per le finalita' di cui all'art. 33,  comma
3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 (potenziamento dei servizi
territoriali  e   ospedalieri   di   neuropsichiatria   infantile   e
dell'adolescenza attraverso il reclutamento di psicologi) e ripartito
con la tabella D allegata al decreto-legge; 
      12. euro 3.400.000 per le finalita' di  cui  all'art.  50,  del
citato decreto-legge n. 73 del 2021  (reclutamento  straordinario  di
dirigenti medici e tecnici della prevenzione  negli  ambienti  e  nei
luoghi di lavoro); 
    d)  euro  722.503.000  sono  destinati  al  finanziamento   delle
seguenti attivita' e oneri di altri Enti: 
      1.  euro  10.000.000   per   il   finanziamento   degli   oneri
contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale
degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali   sulla   base   della
ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      2. euro 3.000.000 per la quota parte degli  oneri  contrattuali
del  biennio  economico  2006-2007  del  personale   degli   Istituti
zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione  riportata
nella  colonna  8  dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera; 
      3.  euro  265.993.000  per  il  funzionamento  degli   Istituti
zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione  riportata
nella  colonna  9  dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera; 
      4.  euro  6.000.000  per  il  rimborso  dell'anticipazione   di
liquidita' alla Croce rossa italiana (CRI); 
      5. euro 2.000.000 per il  finanziamento  del  Centro  nazionale
trapianti; 
      6 euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui contratti
con la Cassa depositi e prestiti; 
      7. euro 433.010.000 per la formazione dei  medici  specialisti,
ai sensi del decreto legislativo n. 257/91, art. 1, comma 424,  della
legge n. 147 del 2013, art. 5, comma 1, del decreto-legge n.  34  del
2020, art. 1, comma 421 della legge n. 178 del 2020; 
    e) euro 390.591.469 sono accantonati per  la  ripartizione  delle
quote premiali per l'anno 2021, da adottarsi con decreto del Ministro
della salute di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sullo schema di delibera  del  quale  e'  stata  sancita  la
prevista intesa della Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 4 agosto 2021 (rep. atti n. 152/CSR). 
  2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei  Livelli  essenziali
di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna
regione e per le province autonome, e' indicato nell'allegata tabella
C che costituisce parte integrante della presente delibera. 
    Roma, 3 novembre 2021 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                      e della mobilita' sostenibili   
                                        con funzioni di Presidente    
                                                Giovannini            
Il segretario 
   Tabacci    

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 87