Art. 3 Erogazione del contributo 1. L'Agenzia per la coesione territoriale dall'entrata in vigore del presente decreto dispone in favore delle universita' titolari dei corsi di dottorato individuate dall'aggregazione proponente, di cui all'elenco allegato, l'erogazione del contributo in ragione delle singole annualita' di legge. 2. Per le annualita' successive alla prima, l'erogazione e' subordinata al perfezionamento delle procedure previste da ciascun Ateneo nell'ambito dell'annualita' di dottorato e all'utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualita', come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 4.