Art. 5 
 
               Revoca delle assegnazioni di contributo 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 1  e'  revocato,  integralmente  o
parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo delle  risorse,
verificato attraverso il monitoraggio di cui al  precedente  art.  4,
entro sei mesi dalla conclusione dell'annualita' di riferimento. 
  2. Le revoche sono disposte con successivo  decreto  del  direttore
dell'Agenzia per la coesione territoriale. 
  3. In caso di revoca di cui al comma 1, le risorse  ricevute  dalle
universita' verranno recuperate a cura dell'Agenzia per  la  coesione
territoriale per essere  riversate  nella  disponibilita'  del  Fondo
sviluppo e coesione.