Art. 5 Revoca delle assegnazioni di contributo 1. Il contributo di cui all'art. 1 e' revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente art. 4, entro sei mesi dalla conclusione dell'annualita' di riferimento. 2. Le revoche sono disposte con successivo decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale. 3. In caso di revoca di cui al comma 1, le risorse ricevute dalle universita' verranno recuperate a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale per essere riversate nella disponibilita' del Fondo sviluppo e coesione.