IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare l'art. 23, comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» e che il Fondo stesso e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo per il perseguimento di specifiche finalita', tra le quali quella, individuata dalla lettera a) dello stesso comma 2, della promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; Visto l'art. 30 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede, al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di cui al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del citato Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie; Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019, che illustra «Il Green Deal europeo», con la quale si ribadisce l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente attraverso una strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione europea in una societa' giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non generera' emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sara' dissociata dall'uso delle risorse, nonche' a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze, attraverso una transizione giusta e inclusiva; Visti i commi da 85 a 90 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che recano un complesso di misure concernenti il «Green and Innovation Deal» italiano, destinate all'aumento della sostenibilita' ambientale, all'efficientamento energetico e all'innovazione tecnologica in una ottica di resilienza economica, in coerenza con il Green Deal europeo di cui alla citata comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 90, lettera a), della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che, per le finalita' di cui al comma 86 del medesimo articolo, possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del piu' volte citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a supporto della realizzazione di progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, di programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali; Vista altresi' la lettera b) del predetto comma 90, che prevede che, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) del medesimo comma relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo; Tenuto conto che l'art. 1, comma 90, lettera b), citato autorizza, per la concessione dei contributi di cui alla medesima disposizione, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e prevede che i termini, le condizioni e le modalita' di concessione degli stessi contributi sono stabiliti con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, recante «Individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»; Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera d), del predetto decreto, che prevede che, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, e' attribuita priorita' di intervento a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo che prevedono l'utilizzo efficiente delle risorse energetiche, l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, ovvero lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali, e l'art. 15, comma 1, che stabilisce che gli interventi del Fondo sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel medesimo decreto 8 marzo 2013, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante le modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli investimenti destinatari del Fondo per la crescita sostenibile; Vista la nota del 16 dicembre 2020 con cui Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha comunicato gli esiti delle attivita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato dall'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, disponibili per nuovi interventi agevolativi a supporto dell'economia e destinabili agli interventi di cui all'art. 1, comma 90, lettera a), della legge n. 160 del 2019; Visto il regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione europea n. 2017/1084 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 17, 18 e 25, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti rispettivamente agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, alle stesse imprese per servizi di consulenza, e a progetti di ricerca e sviluppo; Visto il regime di aiuto n. SA.58287, registrato in data 5 agosto 2020, inerente al sostegno del Fondo per la crescita sostenibile ai progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti del Green new deal e ai fini della riconversione dei processi produttivi e dell'economia circolare; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti», che prevede che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, e che, in caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, cosi' come modificato dall'art. 41, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»; Considerato il rilievo strategico della transizione ecologica e circolare per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, come nelle priorita' di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto 8 marzo 2013; Ritenuto necessario definire i termini, le condizioni e le modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno degli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile finanziati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca ai sensi della lettera a) del medesimo comma; Ritenuto opportuno, altresi', definire disposizioni per l'ulteriore sostegno, con risorse dell'Unione europea e nazionali, ivi comprese quelle regionali, dei programmi e interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile ammessi al finanziamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui al piu' volte citato art. 1, comma 90, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle forme di cui alla lettera b) dello stesso comma, al fine di assicurare il piu' ampio supporto alle finalita' di cui al «Green and Innovation Deal» italiano; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Albo esperti innovazione tecnologica: l'albo dei professionisti in materia di ricerca e sviluppo di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica, istituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative; b) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015; d) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale; e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; f) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; g) «Convenzione»: convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, ivi compresi gli atti aggiuntivi o integrativi alle convenzioni esistenti riferiti alla misura agevolativa di cui al presente decreto; h) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario; i) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca; j) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione; k) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; l) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che opera nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; m) «Green and Innovation Deal»: il programma di interventi per l'aumento della sostenibilita' ambientale, l'efficientamento energetico e l'innovazione tecnologica in una ottica di resilienza economica, in coerenza con il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019, avviato a partire dal complesso di misure previste ai commi da 85 a 90 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022); n) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; o) «Provvedimento applicativo»: decreto del Ministero dello sviluppo economico di implementazione della misura agevolativa del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno delle finalita' del Green and Innovation Deal utilizzando le risorse del FRI; p) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 e dal regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; q) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; r) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.