IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive  modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  da  354  a   361,   relativi
all'istituzione presso la  gestione  separata  di  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno  alle  imprese  e
gli investimenti  in  ricerca»,  finalizzato  alla  concessione  alle
imprese di finanziamenti  agevolati  sotto  forma  di  anticipazioni,
rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  ed  in  particolare  l'art.  23,
comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale  rotativo
di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile»  e  che  il  Fondo  stesso  e'
destinato al finanziamento di programmi e interventi con  un  impatto
significativo in ambito nazionale sulla competitivita'  dell'apparato
produttivo per il perseguimento di specifiche finalita', tra le quali
quella, individuata dalla lettera a)  dello  stesso  comma  2,  della
promozione  di  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione   di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
  Visto l'art. 30 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale
prevede, al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di  cui
al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e
gli interventi destinatari del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile
possono essere agevolati anche a  valere  sulle  risorse  del  citato
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, e che i finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sullo
stesso possono essere assistiti da idonee garanzie; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2019)  640
final dell'11 dicembre 2019, che illustra «Il  Green  Deal  europeo»,
con la quale si ribadisce l'impegno ad affrontare i  problemi  legati
al clima e all'ambiente attraverso una strategia di crescita mirata a
trasformare l'Unione europea  in  una  societa'  giusta  e  prospera,
dotata di un'economia moderna,  efficiente  sotto  il  profilo  delle
risorse e competitiva, che nel 2050 non generera' emissioni nette  di
gas a effetto serra e in cui la crescita economica  sara'  dissociata
dall'uso delle risorse, nonche' a proteggere, conservare e migliorare
il capitale naturale dell'Unione  e  a  proteggere  la  salute  e  il
benessere dei cittadini dai  rischi  di  natura  ambientale  e  dalle
relative conseguenze, attraverso una transizione giusta e inclusiva; 
  Visti i commi da 85 a 90 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2019,
n. 160 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che recano un
complesso di  misure  concernenti  il  «Green  and  Innovation  Deal»
italiano,  destinate  all'aumento  della  sostenibilita'  ambientale,
all'efficientamento energetico e all'innovazione tecnologica  in  una
ottica di resilienza economica, in coerenza con il Green Deal europeo
di cui alla citata comunicazione della Commissione europea  COM(2019)
640 final dell'11 dicembre 2019; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  90,  lettera  a),  della
predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160,  che  prevede  che,  per  le
finalita' di cui al comma 86 del medesimo  articolo,  possono  essere
destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese
e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 30, commi 2  e  3,  del
piu' volte citato decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  a  supporto
della realizzazione di  progetti  economicamente  sostenibili  e  che
abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia
circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile  e  femminile,  la
riduzione dell'uso della plastica e la  sostituzione  della  plastica
con  materiali  alternativi,  la  rigenerazione  urbana,  il  turismo
sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio
derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, di  programmi  di
investimento  e  progetti  a  carattere  innovativo  e   ad   elevata
sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali; 
  Vista altresi' la lettera b) del predetto  comma  90,  che  prevede
che, nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato, sugli  interventi  ammessi  a  finanziamento  a  valere  sulle
risorse di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo  comma  relative  ai
programmi e agli interventi destinatari del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile di cui all'art. 23 del  citato  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto, sino
ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo; 
  Tenuto conto che l'art. 1, comma 90, lettera b), citato  autorizza,
per la concessione dei contributi di cui alla medesima  disposizione,
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro
per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022
e 2023, e prevede che i termini, le  condizioni  e  le  modalita'  di
concessione degli stessi contributi sono stabiliti  con  uno  o  piu'
decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto  il  decreto  8  marzo  2013  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, recante «Individuazione  delle  priorita',  delle
forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art.  23,  comma  3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»; 
  Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera d), del  predetto
decreto, che prevede che,  nell'ambito  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile, e' attribuita priorita' di  intervento  a  sostegno  dei
progetti di ricerca e sviluppo che  prevedono  l'utilizzo  efficiente
delle risorse energetiche, l'impiego di  energia  prodotta  da  fonti
rinnovabili, ovvero lo sviluppo  e  l'applicazione  di  tecnologie  e
processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali, e
l'art. 15, comma 1, che stabilisce che gli interventi del Fondo  sono
attuati con  bandi  ovvero  direttive  del  Ministro  dello  sviluppo
economico che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel  medesimo
decreto 8  marzo  2013,  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,  i
requisiti di accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le  condizioni  di
ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese  ammissibili,
la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i  termini  e  le
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande,   i   criteri   di
valutazione  dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'   per   la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111  del  15  maggio
2015, recante le modalita' di utilizzo delle risorse  non  utilizzate
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di
ricerca  e  riparto  delle  predette  risorse  tra  gli  investimenti
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Vista la nota del  16  dicembre  2020  con  cui  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.a.  ha  comunicato  gli  esiti   delle   attivita'   di
ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo  per  il
sostegno alle  imprese  e  gli  investimenti  in  ricerca,  ai  sensi
dell'art. 30, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, come
modificato dall'art. 26, comma 6-bis,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, disponibili per nuovi interventi agevolativi a  supporto
dell'economia e destinabili agli interventi di cui all'art. 1,  comma
90, lettera a), della legge n. 160 del 2019; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  651  del  17  giugno  2014  della
Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea L 187 del 26 giugno 2014,  come  modificato  dai  regolamenti
della Commissione europea n.  2017/1084  del  14  giugno  2017  e  n.
2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 17, 18 e  25,  che
stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili  con  il  mercato
interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti  rispettivamente
agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, alle stesse
imprese per  servizi  di  consulenza,  e  a  progetti  di  ricerca  e
sviluppo; 
  Visto il regime di aiuto n. SA.58287, registrato in data  5  agosto
2020, inerente al sostegno del Fondo per la crescita  sostenibile  ai
progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti del Green new deal  e  ai
fini della riconversione  dei  processi  produttivi  e  dell'economia
circolare; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01  del
27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina  degli  aiuti  di  Stato  a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,
convertito con legge 9 agosto  2018,  n.  96,  recante  «Limiti  alla
delocalizzazione delle imprese beneficiarie di  aiuti»,  che  prevede
che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali,  le
imprese italiane ed estere, operanti nel  territorio  nazionale,  che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede  l'effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione  del  beneficio,
decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attivita'   economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad  eccezione  degli   Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla  data
di  conclusione  dell'iniziativa  agevolata,  e  che,  in   caso   di
decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se
priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo  quanto
previsto  dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una   sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una  somma  in
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto l'art. 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  cosi'  come
modificato dall'art. 41, comma 1, della legge 11 settembre  2020,  n.
120 - Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione  e
l'innovazione digitali»; 
  Considerato il rilievo strategico  della  transizione  ecologica  e
circolare  per  il  rilancio   della   competitivita'   del   sistema
produttivo, come nelle priorita'  di  intervento  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto 8 marzo 2013; 
  Ritenuto  necessario  definire  i  termini,  le  condizioni  e   le
modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma  90,
lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  a  sostegno  degli
interventi  destinatari  del  Fondo  per  la   crescita   sostenibile
finanziati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca ai sensi della lettera  a)  del  medesimo
comma; 
  Ritenuto opportuno, altresi', definire disposizioni per l'ulteriore
sostegno, con risorse dell'Unione europea e nazionali,  ivi  comprese
quelle regionali, dei programmi e interventi  destinatari  del  Fondo
per la  crescita  sostenibile  ammessi  al  finanziamento  del  Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca
di cui al piu' volte citato art. 1, comma 90, lettera a), della legge
27 dicembre 2019, n. 160, nelle forme di cui alla  lettera  b)  dello
stesso comma, al fine di  assicurare  il  piu'  ampio  supporto  alle
finalita' di cui al «Green and Innovation Deal» italiano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)   «Albo   esperti   innovazione   tecnologica:   l'albo    dei
professionisti in materia di ricerca e sviluppo di cui si  avvale  il
Ministero dello sviluppo economico per la  valutazione  ex  ante,  in
itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica, istituito
con decreto del Ministro delle attivita' produttive  7  aprile  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  4
luglio  2006,  n.  153,  e  successive  modifiche,   integrazioni   e
disposizioni attuative; 
    b) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; 
    c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui  all'art.  4
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dello sviluppo economico 23 febbraio 2015; 
    d)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale; 
    e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    f) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    g)  «Convenzione»:  convenzione  per  la   regolamentazione   dei
rapporti  di  concessione  nell'ambito  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile, stipulata ai sensi dell'art. 4 del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico
23 febbraio 2015, ivi compresi gli atti aggiuntivi o integrativi alle
convenzioni esistenti riferiti alla  misura  agevolativa  di  cui  al
presente decreto; 
    h) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato  e  del
finanziamento bancario; 
    i) «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto
della domanda di  agevolazione  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca; 
    j)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso dalla banca finanziatrice  all'impresa  beneficiaria
per le spese oggetto della domanda di agevolazione; 
    k) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    l) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30
dicembre 2004, n.  311,  che  opera  nell'ambito  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile secondo quanto previsto dall'art. 30,  comma  2,
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    m) «Green and Innovation Deal»: il programma  di  interventi  per
l'aumento   della   sostenibilita'   ambientale,    l'efficientamento
energetico e l'innovazione tecnologica in una  ottica  di  resilienza
economica, in  coerenza  con  il  Green  Deal  europeo  di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640  final  dell'11
dicembre 2019, avviato a partire dal complesso di misure previste  ai
commi da 85 a 90 della legge 27 dicembre 2019, n.  160  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022); 
    n) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione  del  17  giugno
2014; 
    o)  «Provvedimento  applicativo»:  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico di implementazione della  misura  agevolativa  del
Fondo per la crescita sostenibile  a  sostegno  delle  finalita'  del
Green and Innovation Deal utilizzando le risorse del FRI; 
    p) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dal
regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017  e
dal regolamento (UE) n. 2020/972 del  2  luglio  2020,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
    q) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    r) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti.