Art. 10 
 
               Istruttoria e valutazione dei programmi 
 
  1. I provvedimenti applicativi indicano le procedure per  l'accesso
delle imprese  alla  fase  istruttoria.  L'istruttoria  comprende  la
valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica  sulla  base  della
documentazione presentata in sede di domanda, e' svolta dal Ministero
dello sviluppo economico o dai soggetti dallo  stesso  incaricati  di
cui all'art. 2, comma 5, anche tramite visite in loco  ed  ispezioni,
ed e' articolata nelle seguenti fasi: 
    a) verifica della completezza della documentazione  presentata  e
dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita'; 
    b) valutazione istruttoria della domanda, anche attraverso visite
in loco presso le strutture dei soggetti proponenti. 
  2. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), riguarda: 
    a)     le      caratteristiche      di      ammissibilita'      e
tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente,  anche  tenuto
conto dell'attestazione della banca finanziatrice  propedeutica  alla
concessione del finanziamento; 
    b) la coerenza della proposta con le  finalita'  dichiarate,  con
gli obiettivi e con le tematiche applicative degli interventi di  cui
al presente decreto; 
    c) la fattibilita' tecnica, la qualita', l'impatto del programma,
e la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso; 
    d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualita'  della
proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei  criteri
indicati al comma 4, assegnando agli stessi un punteggio  sulla  base
di quanto stabilito nei provvedimenti applicativi, e  verificando  il
superamento  o  meno  delle  soglie  di  ammissibilita'  fissate  nel
medesimo provvedimento; 
    e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti
dal programma, nel rispetto dei relativi parametri,  determinando  il
costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme  e
nelle misure previste dal  presente  decreto  e  nel  rispetto  delle
intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; 
    f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 
  3. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria,
il costo complessivo ammissibile del programma dovesse scendere al di
sotto della soglia minima applicabile prevista dall'art. 9, comma  1,
a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e  dei
costi  esposti  nella  proposta  progettuale,   il   progetto   viene
dichiarato non ammissibile. 
  4. Nell'ambito delle attivita'  istruttorie  di  cui  al  comma  2,
lettera  d),  le  domande  di  agevolazioni  sono  valutate   tramite
l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri: 
    a) fattibilita' tecnico-organizzativa (da 0 a 25 punti), valutata
sulla base dei seguenti elementi: 
      1) capacita'  e  competenze:  capacita'  di  realizzazione  del
programma  con  risorse  interne,  da  valutare  sulla   base   delle
competenze  e   delle   esperienze   del   proponente   rispetto   al
settore/ambito in cui il progetto ricade; 
      2) qualita' delle collaborazioni: da valutare sulla base  delle
collaborazioni con organismi  di  ricerca  che  prestino  servizi  di
consulenza nell'ambito del programma di un importo  complessivo  pari
ad almeno il 10 per cento dei costi ammissibili di domanda; 
      3) risorse tecniche e organizzative: tale elemento e'  valutato
con  riferimento  all'adeguatezza   delle   risorse   strumentali   e
organizzative a disposizione del progetto, con  particolare  riguardo
alla  dotazione  delle  risorse,  alla  tempistica  prevista  e  alla
coerenza delle fasi in cui si articola il progetto; 
    b) qualita' del progetto (da 0 a 50 punti), valutata  sulla  base
dei seguenti elementi: 
      1)  validita'  tecnica:  misurata  in  termini   di   contenuti
tecnico-scientifici, industriali e di  avanzamento  delle  conoscenze
nello specifico ambito di attivita', da valutare rispetto al  settore
e allo stato dell'arte nazionale e internazionale; 
      2) rilevanza dei risultati attesi: tale  elemento  e'  valutato
sulla base della rilevanza, utilita'  e  originalita'  dei  risultati
attesi e sulla  capacita'  del  progetto  di  generare  miglioramenti
tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari; 
      3) potenzialita' di  sviluppo:  da  valutare  in  relazione  al
settore/ambito di riferimento e alla capacita' di  generare  ricadute
positive anche  in  altri  ambiti/settori  nei  quali  la  tecnologia
innovativa  puo'  essere  utilizzata,  ovvero  di  contribuire   allo
sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore; 
    c) impatto del progetto (da 0 a 25 punti),  valutato  sulla  base
dei seguenti elementi: 
      1) potenzialita' economica: intesa  come  capacita'  del  nuovo
prodotto/processo/servizio di  rispondere  alla  domanda  di  mercato
esistente o di aprire nuovi mercati; 
      2)  impatto  industriale:  dato  dall'aumento  della  capacita'
produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati  dalle
innovazioni oggetto del progetto; 
      3) impatto sociale dei programmi: tenuto conto  delle  ricadute
delle iniziative per la societa', in rispondenza  agli  obiettivi  di
natura  ambientale  e  di  innovazione  intercettati   dal   presente
intervento agevolativo, e della natura delle imprese  richiedenti  le
agevolazioni, nell'ottica di supporto all'imprenditoria  giovanile  e
femminile. 
  5.  La  verifica  della   condizione   minima   di   ammissibilita'
istruttoria e' positiva qualora siano soddisfatte tutte  le  seguenti
condizioni: 
    a) il punteggio relativo: 
      1) al criterio di fattibilita' tecnico-organizzativa e' pari ad
almeno 15 punti; 
      2) al criterio di qualita' del progetto e' pari  ad  almeno  35
punti; 
      3) al criterio di impatto del progetto e'  pari  ad  almeno  15
punti; 
    b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla  somma  dei  punteggi
relativi ai singoli criteri di  valutazione  sia  almeno  pari  a  65
punti. 
  6. Le modalita' di determinazione dei punteggi,  le  soglie  minime
dei criteri e i valori  massimi  e  le  soglie  minime  dei  relativi
elementi  di  cui  al  comma  4  sono  stabiliti  nei   provvedimenti
applicativi. 
  7. Il superamento delle soglie minime di cui al comma 5 e al  comma
6 costituisce una condizione necessaria per la conclusione con  esito
positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito  finale
subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilita'
dell'intero progetto di cui al comma 2, lettera c). 
  8. Nel caso di  esito  negativo  dell'attivita'  istruttoria,  sono
comunicati al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato
accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.