Art. 10 Istruttoria e valutazione dei programmi 1. I provvedimenti applicativi indicano le procedure per l'accesso delle imprese alla fase istruttoria. L'istruttoria comprende la valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica sulla base della documentazione presentata in sede di domanda, e' svolta dal Ministero dello sviluppo economico o dai soggetti dallo stesso incaricati di cui all'art. 2, comma 5, anche tramite visite in loco ed ispezioni, ed e' articolata nelle seguenti fasi: a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita'; b) valutazione istruttoria della domanda, anche attraverso visite in loco presso le strutture dei soggetti proponenti. 2. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), riguarda: a) le caratteristiche di ammissibilita' e tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente, anche tenuto conto dell'attestazione della banca finanziatrice propedeutica alla concessione del finanziamento; b) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate, con gli obiettivi e con le tematiche applicative degli interventi di cui al presente decreto; c) la fattibilita' tecnica, la qualita', l'impatto del programma, e la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso; d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualita' della proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei criteri indicati al comma 4, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nei provvedimenti applicativi, e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilita' fissate nel medesimo provvedimento; e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti dal programma, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 3. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria, il costo complessivo ammissibile del programma dovesse scendere al di sotto della soglia minima applicabile prevista dall'art. 9, comma 1, a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile. 4. Nell'ambito delle attivita' istruttorie di cui al comma 2, lettera d), le domande di agevolazioni sono valutate tramite l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri: a) fattibilita' tecnico-organizzativa (da 0 a 25 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi: 1) capacita' e competenze: capacita' di realizzazione del programma con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade; 2) qualita' delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con organismi di ricerca che prestino servizi di consulenza nell'ambito del programma di un importo complessivo pari ad almeno il 10 per cento dei costi ammissibili di domanda; 3) risorse tecniche e organizzative: tale elemento e' valutato con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola il progetto; b) qualita' del progetto (da 0 a 50 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi: 1) validita' tecnica: misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici, industriali e di avanzamento delle conoscenze nello specifico ambito di attivita', da valutare rispetto al settore e allo stato dell'arte nazionale e internazionale; 2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento e' valutato sulla base della rilevanza, utilita' e originalita' dei risultati attesi e sulla capacita' del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari; 3) potenzialita' di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacita' di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia innovativa puo' essere utilizzata, ovvero di contribuire allo sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore; c) impatto del progetto (da 0 a 25 punti), valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) potenzialita' economica: intesa come capacita' del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di mercato esistente o di aprire nuovi mercati; 2) impatto industriale: dato dall'aumento della capacita' produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati dalle innovazioni oggetto del progetto; 3) impatto sociale dei programmi: tenuto conto delle ricadute delle iniziative per la societa', in rispondenza agli obiettivi di natura ambientale e di innovazione intercettati dal presente intervento agevolativo, e della natura delle imprese richiedenti le agevolazioni, nell'ottica di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile. 5. La verifica della condizione minima di ammissibilita' istruttoria e' positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il punteggio relativo: 1) al criterio di fattibilita' tecnico-organizzativa e' pari ad almeno 15 punti; 2) al criterio di qualita' del progetto e' pari ad almeno 35 punti; 3) al criterio di impatto del progetto e' pari ad almeno 15 punti; b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari a 65 punti. 6. Le modalita' di determinazione dei punteggi, le soglie minime dei criteri e i valori massimi e le soglie minime dei relativi elementi di cui al comma 4 sono stabiliti nei provvedimenti applicativi. 7. Il superamento delle soglie minime di cui al comma 5 e al comma 6 costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilita' dell'intero progetto di cui al comma 2, lettera c). 8. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, sono comunicati al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.