Art. 11 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1.  Nel  caso  di  esito  positivo  delle  risultanze   in   merito
all'ammissione, ivi compreso l'esito positivo  della  fase  negoziale
nel caso degli interventi attuati con la procedura di cui all'art. 9,
comma 1, lettera b), il Ministero  dello  sviluppo  economico,  o  il
soggetto gestore dallo stesso incaricato, provvede a comunicarne  gli
esiti al soggetto  proponente,  invitando  lo  stesso  a  presentare,
qualora non sia stata gia' prodotta in precedenza, la  documentazione
utile alla definizione del provvedimento di ammissione,  che  include
la  delibera  di  finanziamento  bancario.  I  soggetti   che   hanno
presentato la domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre
il  mandato  conferito  per  atto  pubblico   o   scrittura   privata
autenticata,  ove  non  precedentemente  allegato  alla  domanda   di
agevolazioni. 
  2.  In  caso  di  esito  positivo  delle   risultanze   in   merito
all'ammissione  alle  agevolazioni,  CDP  delibera  il  finanziamento
agevolato sulla base delle risultanze  della  valutazione  effettuata
dalla banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del
finanziamento bancario da parte della stessa. 
  3. Il provvedimento di ammissione alle  agevolazioni  e'  trasmesso
dal Ministero dello sviluppo economico o dal soggetto  gestore  dallo
stesso incaricato all'impresa beneficiaria, alla banca  finanziatrice
e a CDP. Il provvedimento di ammissione indica, fra l'altro: 
    a) l'ammontare dei costi e delle spese ammesse alle agevolazioni; 
    b)  l'ammontare   del   finanziamento   agevolato,   sulla   base
dell'importo deliberato da CDP, e del contributo; 
    c) la durata del finanziamento agevolato e del  relativo  periodo
di preammortamento. 
  4. Il finanziamento e' perfezionato con  la  stipula  di  un  unico
contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e il
finanziamento bancario. Decorso il termine ultimo  indicato  all'art.
7, comma 6, lettera c), in caso di mancata stipula del  contratto  di
finanziamento, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' da
ritenersi decaduto, ivi compreso per quanto riguarda  la  concessione
del contributo.