Art. 11 Concessione delle agevolazioni 1. Nel caso di esito positivo delle risultanze in merito all'ammissione, ivi compreso l'esito positivo della fase negoziale nel caso degli interventi attuati con la procedura di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), il Ministero dello sviluppo economico, o il soggetto gestore dallo stesso incaricato, provvede a comunicarne gli esiti al soggetto proponente, invitando lo stesso a presentare, qualora non sia stata gia' prodotta in precedenza, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di ammissione, che include la delibera di finanziamento bancario. I soggetti che hanno presentato la domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. 2. In caso di esito positivo delle risultanze in merito all'ammissione alle agevolazioni, CDP delibera il finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del finanziamento bancario da parte della stessa. 3. Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico o dal soggetto gestore dallo stesso incaricato all'impresa beneficiaria, alla banca finanziatrice e a CDP. Il provvedimento di ammissione indica, fra l'altro: a) l'ammontare dei costi e delle spese ammesse alle agevolazioni; b) l'ammontare del finanziamento agevolato, sulla base dell'importo deliberato da CDP, e del contributo; c) la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento. 4. Il finanziamento e' perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. Decorso il termine ultimo indicato all'art. 7, comma 6, lettera c), in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' da ritenersi decaduto, ivi compreso per quanto riguarda la concessione del contributo.