Art. 12 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate periodicamente al Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del soggetto gestore dallo stesso incaricato, dai soggetti beneficiari ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, in non piu' di tre soluzioni per ciascun progetto, piu' l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento dello stesso. I modelli da utilizzare per la presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni sono riportati in allegato ai provvedimenti applicativi, che indicano altresi' le procedure di presentazione e valutazione delle richieste nel rispetto di quanto di seguito indicato. 2. Gli stati di avanzamento, fatto salvo quanto previsto per la prima richiesta di erogazione e per l'ultimo stato di avanzamento di cui, rispettivamente, al comma 6 e al comma 7, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'. 3. Il semestre in relazione al quale puo' essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo e' individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo e' sostenuto per cassa, fatto salvo quanto previsto al comma 7. 4. Il finanziamento agevolato puo' essere erogato in anticipazione, sulla base di quanto stabilito e regolato dal contratto di finanziamento in ragione delle valutazioni effettuate dalla banca finanziatrice, secondo quanto previsto nella convenzione. 5. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo temporale di cui al comma 2. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. 6. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera f), entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione e puo' riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del provvedimento di concessione stesso. La richiesta di erogazione per anticipazione del finanziamento agevolato di cui al comma 4 non e' considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento. 7. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema definito con ciascun provvedimento applicativo, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento puo' riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera h). Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento puo' essere effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione. 8. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo e finanziamento agevolato) non puo' superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, e' erogato a saldo. 9. L'erogazione del finanziamento e' effettuata dalla banca finanziatrice, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento. Le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario. La messa a disposizione alla banca finanziatrice da parte di CDP delle risorse per l'erogazione del finanziamento agevolato e' disciplinata dalla convenzione. 10. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro novanta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 13, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del provvedimento di concessione definitivo di cui all'art. 13, comma 5.