Art. 12 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate
periodicamente al Ministero dello sviluppo economico,  anche  per  il
tramite del soggetto gestore dallo stesso  incaricato,  dai  soggetti
beneficiari  ovvero  dal  soggetto  capofila  in  caso  di   progetti
congiunti, in non piu' di tre soluzioni per  ciascun  progetto,  piu'
l'ultima a saldo,  in  relazione  agli  stati  di  avanzamento  dello
stesso. I modelli da utilizzare per la presentazione delle  richieste
di erogazione  delle  agevolazioni  sono  riportati  in  allegato  ai
provvedimenti applicativi, che  indicano  altresi'  le  procedure  di
presentazione e valutazione delle richieste nel rispetto di quanto di
seguito indicato. 
  2. Gli stati di avanzamento, fatto salvo  quanto  previsto  per  la
prima richiesta di erogazione e per l'ultimo stato di avanzamento  di
cui, rispettivamente, al comma 6 e al comma 7, devono essere relativi
a un periodo temporale  pari  a  un  semestre  o  a  un  multiplo  di
semestre, a partire  dalla  data  del  provvedimento  di  concessione
ovvero, nel caso in  cui  il  progetto  sia  avviato  successivamente
all'adozione del provvedimento di concessione, a partire  dalla  data
di effettivo avvio delle attivita'. 
  3. Il semestre in relazione al  quale  puo'  essere  effettuata  la
rendicontazione  della  singola  spesa  o  del   singolo   costo   e'
individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il  costo  e'
sostenuto per cassa, fatto salvo quanto previsto al comma 7. 
  4. Il finanziamento agevolato puo' essere erogato in anticipazione,
sulla  base  di  quanto  stabilito  e  regolato  dal   contratto   di
finanziamento in ragione delle  valutazioni  effettuate  dalla  banca
finanziatrice, secondo quanto previsto nella convenzione. 
  5. Ai fini dell'erogazione per stati di  avanzamento,  il  soggetto
beneficiario deve  presentare  idonea  documentazione  relativa  alle
attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel
periodo temporale di cui al comma 2. I pagamenti dei titoli di  spesa
e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano  la
loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla  fattura  o
al documento contabile di valore  probatorio  equivalente  a  cui  si
riferiscono. 
  6. La prima richiesta di erogazione per stato di  avanzamento  deve
essere presentata,  pena  la  revoca  delle  agevolazioni,  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1, lettera f), entro dodici mesi dalla  data  del
provvedimento di concessione  e  puo'  riguardare,  indipendentemente
dalla  cadenza  semestrale,  anche  il  periodo  temporale   che   va
dall'avvio  del  progetto  fino  alla  data  del   provvedimento   di
concessione stesso. La richiesta di erogazione per anticipazione  del
finanziamento agevolato di cui al comma 4 non e' considerata utile ai
fini del rispetto del predetto termine ultimo di  dodici  mesi  dalla
data del provvedimento di concessione previsto per  la  presentazione
della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento. 
  7. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario
trasmette, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto,  la
relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta
secondo lo schema definito  con  ciascun  provvedimento  applicativo,
concernente il raggiungimento degli  obiettivi  e  la  documentazione
relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale  richiesta
di erogazione dell'ultimo stato di  avanzamento  puo'  riguardare  un
periodo temporale diverso da un semestre  e  deve  essere  presentata
entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi
dell'art. 15, comma 1, lettera h). Il pagamento  delle  spese  o  dei
costi  sostenuti  nell'ultimo  stato  di  avanzamento   puo'   essere
effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del
progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione. 
  8. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna  tipologia
agevolativa (contributo e finanziamento agevolato) non puo'  superare
il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo  importo
spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni,
da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non  sufficiente,
anche da quello immediatamente precedente, e' erogato a saldo. 
  9.  L'erogazione  del  finanziamento  e'  effettuata  dalla   banca
finanziatrice, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al
comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  previo
assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni  e  quant'altro
previsto nel contratto di finanziamento. Le singole  erogazioni  sono
proporzionalmente  imputate   al   finanziamento   agevolato   e   al
finanziamento  bancario.  La  messa   a   disposizione   alla   banca
finanziatrice da parte di CDP  delle  risorse  per  l'erogazione  del
finanziamento agevolato e' disciplinata dalla convenzione. 
  10.  Le  erogazioni   sono   disposte,   compatibilmente   con   la
disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e  salvo  eventuali
richieste di  integrazione  della  documentazione  presentata,  entro
novanta giorni dalla ricezione dello stato  di  avanzamento  e  della
relativa documentazione, fatta salva  l'erogazione  a  saldo  che  e'
disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della  documentazione
finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche
di cui all'art. 13,  comma  3,  e  degli  accertamenti  sull'avvenuta
realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del  provvedimento  di
concessione definitivo di cui all'art. 13, comma 5.