Art. 13 
 
                Verifica intermedia e verifica finale 
 
  1. Indipendentemente dalla presentazione di  stati  di  avanzamento
lavori, il Ministero dello sviluppo economico,  o  i  soggetti  dallo
stesso incaricati di cui all'art. 2, comma 5, effettua  una  verifica
intermedia in loco di natura tecnica sullo stato  di  attuazione  del
progetto agevolato a meta' del  periodo  di  realizzazione  previsto,
calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art.
4, comma 4, lettera c). Tale  verifica  e'  indirizzata  a  valutare,
rispetto  agli  obiettivi  realizzativi  individuati  nel  piano   di
sviluppo e approvati in sede istruttoria, lo stato di svolgimento del
progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche
apportate rispetto alle  attivita'  previste,  o  che  sarebbe  utile
apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. 
  2. Al fine di consentire lo svolgimento della  verifica  intermedia
di cui al comma 1, il soggetto beneficiario  trasmette,  anche  prima
della data prevista di  svolgimento  della  verifica,  una  relazione
sullo stato di attuazione del progetto,  secondo  quanto  specificato
nel provvedimento applicativo. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato
di avanzamento lavori  e  prima  dell'erogazione  corrispondente,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  o  i  soggetti  dallo  stesso
incaricati di cui di cui all'art. 2, comma 5, effettua  una  verifica
finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto,  il
raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e
congruita' dei  relativi  costi,  ai  fini  della  redazione  di  una
relazione tecnica finale. In  esito  a  tale  verifica  finale,  tale
relazione tecnica sulla realizzazione del progetto si conclude con un
giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 
  4. Al fine di consentire lo svolgimento della  verifica  finale  di
cui al comma 3, il soggetto beneficiario  deve  mantenere  presso  la
propria sede, in originale, la  documentazione  giustificativa  delle
spese rendicontate. In particolare,  il  soggetto  beneficiario  deve
rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale
(libro  unico  del  lavoro,   buste   paga,   registri -   timesheet,
documentazione  attestante  il  pagamento   di   ritenute   e   oneri
fiscali/previdenziali),    alle    attrezzature    (registro     beni
ammortizzabili o, in  alternativa,  libro  degli  inventari  o  libro
giornale riportanti le opportune annotazioni),  nonche'  le  evidenze
contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il
soggetto  beneficiario  e'  tenuto  comunque  a  rendere  disponibile
ulteriore  documentazione,  se  necessaria  ad  effettuare  opportuni
approfondimenti. Il  soggetto  beneficiario  deve,  inoltre,  rendere
disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a  dimostrare
l'effettiva realizzazione  delle  attivita'  ammesse  a  beneficiarie
delle agevolazioni. 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico, ai  fini  dell'emanazione
del provvedimento di  concessione  definitiva  delle  agevolazioni  e
dell'erogazione  del  saldo  delle  agevolazioni  spettanti,  dispone
accertamenti sull'avvenuta  realizzazione  di  ciascun  progetto,  ai
quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla  direttiva
del Ministro dello sviluppo  economico  10  luglio  2008,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10  settembre
2008, n. 212.