Art. 14 Variazioni 1. Le variazioni ai progetti devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico o al soggetto gestore dallo stesso incaricato con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione. 2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarita' del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione. 3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonche' le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite, l'erogazione delle agevolazioni e' sospesa.