Art. 14 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Le  variazioni  ai  progetti  devono   essere   tempestivamente
comunicate al  Ministero  dello  sviluppo  economico  o  al  soggetto
gestore  dallo  stesso  incaricato   con   un'argomentata   relazione
corredata di idonea documentazione. 
  2. Nel caso di variazioni conseguenti  a  operazioni  straordinarie
dell'assetto    aziendale     (fusione/incorporazione,     scissione,
conferimento  o  cessione   di   ramo   d'azienda,   con   esclusione
dell'affitto di ramo  d'azienda)  che  comportino  la  variazione  di
titolarita' del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti
alla rinuncia di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto
congiunto, il soggetto proponente o beneficiario  (il  capofila,  nel
caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva  comunicazione  con
un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione. 
  3. Fino a quando le proposte di  variazione  di  cui  al  comma  2,
nonche' le proposte  di  variazione  riguardanti  gli  obiettivi  del
progetto, non siano state assentite, l'erogazione delle  agevolazioni
e' sospesa.