Art. 15 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, in caso di: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per
fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; 
    b) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei
confronti del medesimo di altra procedura  concorsuale,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 6; 
    c) mancata realizzazione del progetto approvato; 
    d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti  dal  progetto
approvato, fatti salvi i casi di forza  maggiore,  caso  fortuito,  o
altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; 
    e) mancato avvio del progetto nei termini  indicati  all'art.  4,
comma 4, lettera c); 
    f) mancata presentazione del primo stato  di  avanzamento  lavori
entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione; 
    g) mancato rispetto dei termini  massimi  previsti  dall'art.  4,
comma 4, lettera d), per la realizzazione del progetto; 
    h) mancata trasmissione  della  documentazione  finale  di  spesa
entro tre mesi dalla conclusione del progetto; 
    i)  mancata  restituzione  protratta  per  oltre  un  anno  degli
interessi di  preammortamento  ovvero  delle  rate  di  finanziamento
concesso; 
    j) mancata o non corretta trasmissione  dei  dati  richiesti  dal
Ministero dello sviluppo economico per il monitoraggio  del  progetto
agevolato, in caso di reiterata inadempienza secondo quanto  previsto
dall'art. 16, comma 2; 
    k) mancato rispetto della condizione di cui all'art. 4, comma  3,
lettera b), relativa al mantenimento della funzionalita' degli attivi
materiali rispetto al progetto di industrializzazione  agevolato  per
almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; 
    l)  in  tutti  gli  altri   casi   previsti   dal   provvedimento
applicativo, e dal provvedimento di concessione. 
  2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), j) e k), la revoca delle agevolazioni e'  totale;
in tali casi il soggetto  beneficiario  non  ha  diritto  alle  quote
residue ancora  da  erogare  e  deve  restituire  il  beneficio  gia'
erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove  ne  ricorrano  i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere  g)
e h), la revoca delle agevolazioni  e'  parziale;  in  tali  casi  e'
riconosciuta esclusivamente la quota parte di  agevolazioni  relativa
alle attivita' effettivamente realizzate,  qualora  si  configuri  il
raggiungimento di obiettivi parziali significativi. 
  4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),
la revoca e' commisurata alla quota di  finanziamento  agevolato  non
restituita. 
  5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera l),
la  revoca  e'  parziale  o  totale  a  seconda   della   fattispecie
riscontrata. 
  6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario  di
una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero  dello
sviluppo economico, o il soggetto gestore  dallo  stesso  incaricato,
valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione
del  progetto  interessato  dalle   agevolazioni,   concedendo,   ove
necessario, una proroga aggiuntiva del termine di  realizzazione  del
progetto non superiore a due anni. A tal fine, l'impresa beneficiaria
presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico o al  medesimo
soggetto gestore, corredata di  argomentata  relazione  e  di  idonea
documentazione. Nelle more della determinazione in ordine alla revoca
delle   agevolazioni   ovvero   alla   prosecuzione   del   progetto,
l'erogazione delle agevolazioni e' sospesa. Al fine di completare  le
predette valutazioni, e' acquisita una nuova valutazione  del  merito
di  credito  effettuata  dalla  banca  finanziatrice   sul   soggetto
beneficiario. 
  7. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva di valutare  il
mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in  cui,  nei  cinque
anni successivi alla data  di  conclusione  del  progetto  agevolato,
ovvero tre anni per le PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli
occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere
negativamente  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  connessi   alle
ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati. 
  8. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni  per  l'effettuazione
di   investimenti   produttivi    nell'ambito    dell'attivita'    di
industrializzazione   decadono   dal   beneficio   medesimo   qualora
l'attivita' economica interessata dallo stesso o una sua parte  venga
delocalizzata  in  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad
eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico  europeo,  entro
cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa  agevolata.  In
caso di decadenza, il Ministero dello sviluppo  economico  accerta  e
irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel  pagamento  di
una somma in misura da  due  a  quattro  volte  l'importo  dell'aiuto
fruito. 
  9. Le determinazioni relative alla revoca parziale o  totale  delle
agevolazioni sono tempestivamente  comunicate  a  CDP  e  alla  banca
finanziatrice,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  stabiliti  dai
provvedimenti applicativi.