Art. 15 Revoche 1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, in caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 6; c) mancata realizzazione del progetto approvato; d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto approvato, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4, comma 4, lettera c); f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione; g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4, comma 4, lettera d), per la realizzazione del progetto; h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto; i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso; j) mancata o non corretta trasmissione dei dati richiesti dal Ministero dello sviluppo economico per il monitoraggio del progetto agevolato, in caso di reiterata inadempienza secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2; k) mancato rispetto della condizione di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), relativa al mantenimento della funzionalita' degli attivi materiali rispetto al progetto di industrializzazione agevolato per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; l) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento applicativo, e dal provvedimento di concessione. 2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), j) e k), la revoca delle agevolazioni e' totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e' riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi. 4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita. 5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera l), la revoca e' parziale o totale a seconda della fattispecie riscontrata. 6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero dello sviluppo economico, o il soggetto gestore dallo stesso incaricato, valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine, l'impresa beneficiaria presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico o al medesimo soggetto gestore, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione. Nelle more della determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto, l'erogazione delle agevolazioni e' sospesa. Al fine di completare le predette valutazioni, e' acquisita una nuova valutazione del merito di credito effettuata dalla banca finanziatrice sul soggetto beneficiario. 7. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni per le PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati. 8. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni per l'effettuazione di investimenti produttivi nell'ambito dell'attivita' di industrializzazione decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, il Ministero dello sviluppo economico accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. 9. Le determinazioni relative alla revoca parziale o totale delle agevolazioni sono tempestivamente comunicate a CDP e alla banca finanziatrice, secondo le modalita' e i termini stabiliti dai provvedimenti applicativi.