Art. 16 Monitoraggio, controlli e pubblicita' 1. Il Ministero dello sviluppo economico effettua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi agevolati e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale. 2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del soggetto gestore dallo stesso incaricato, la documentazione e tutte le informazioni utili al monitoraggio dei programmi agevolati. In caso di mancata o non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del soggetto gestore dallo stesso incaricato, sospende nei confronti dell'impresa inadempiente l'erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del sistema medesimo. Qualora l'inadempimento sia reiterato, e' disposta la revoca del beneficio concesso secondo quanto previsto all'art. 15, comma 1, lettera j). 3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con i provvedimenti applicativi. Tali indicatori e i relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalita' di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.