Art. 16 
 
                Monitoraggio, controlli e pubblicita' 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico effettua il monitoraggio e
la valutazione dei risultati dei programmi agevolati e dell'efficacia
degli interventi di cui al presente  decreto,  anche  in  termini  di
ricaduta economica, finanziaria e occupazionale. 
  2. Ai sensi dell'art. 25, comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  8  marzo  2013,  i  soggetti  beneficiari  sono   tenuti   a
trasmettere al Ministero  dello  sviluppo  economico,  anche  per  il
tramite  del   soggetto   gestore   dallo   stesso   incaricato,   la
documentazione e tutte le  informazioni  utili  al  monitoraggio  dei
programmi agevolati. In caso di mancata o non corretta  alimentazione
del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti  beneficiari  degli
interventi, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  anche  per  il
tramite del soggetto gestore dallo stesso  incaricato,  sospende  nei
confronti dell'impresa inadempiente l'erogazione dei benefici fino al
ripristino delle condizioni di  corretta  alimentazione  del  sistema
medesimo. Qualora  l'inadempimento  sia  reiterato,  e'  disposta  la
revoca del beneficio concesso secondo quanto  previsto  all'art.  15,
comma 1, lettera j). 
  3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui  all'art.
3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013,  sono  determinati
tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati  con
i  provvedimenti  applicativi.   Tali   indicatori   e   i   relativi
valori-obiettivo  possono  essere  rideterminati   in   funzione   di
cambiamenti della situazione di contesto, o a  seguito  di  modifiche
procedurali che  incidano  sulla  tempistica  e  sulle  modalita'  di
realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.