Art. 17 Disposizioni attuative 1. Gli interventi attivati nell'ambito della misura agevolativa di cui all'art. 2, comma 1, sono implementati con provvedimenti applicativi del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dalle disposizioni contenute nei decreti di attivazione di cui all'art. 2, comma 3, ove ricorrenti. 2. I provvedimenti applicativi individuano le disposizioni di implementazione degli interventi agevolativi, la disciplina di dettaglio delle procedure di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 9, comma 1, e l'ammontare delle risorse disponibili per gli interventi, sulla base delle disponibilita' e delle condizioni di cui all'art. 2. I medesimi provvedimenti riportano altresi' le disposizioni di dettaglio relative alle tematiche applicative e alle attivita' innovative ammesse, alle condizioni di ammissione, ai criteri di determinazione e alle modalita' di rendicontazione delle spese e dei costi, alle modalita' di determinazione dei punteggi, alle soglie minime dei criteri valutativi, ai valori massimi e alle soglie minime dei relativi elementi, agli indicatori di impatto e valori-obiettivo degli interventi, alle disposizioni sulla tutela dei dati personali e agli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti le agevolazioni, nonche' i termini, le modalita' e la modulistica per la presentazione delle domande e delle richieste di erogazione. 3. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi e' effettuata nell'ambito della contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, cui affluiscono le relative risorse di cui al comma 2. 4. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 5. I regimi di aiuto relativi agli interventi di cui al presente decreto saranno oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del Regolamento GBER. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° dicembre 2021 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 35