Art. 17 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Gli interventi attivati nell'ambito della misura agevolativa  di
cui  all'art.  2,  comma  1,  sono  implementati  con   provvedimenti
applicativi del Ministero dello sviluppo economico, nel  rispetto  di
quanto previsto dal presente decreto e dalle  disposizioni  contenute
nei  decreti  di  attivazione  di  cui  all'art.  2,  comma  3,   ove
ricorrenti. 
  2. I  provvedimenti  applicativi  individuano  le  disposizioni  di
implementazione  degli  interventi  agevolativi,  la  disciplina   di
dettaglio delle procedure di concessione delle agevolazioni  previste
dall'art. 9, comma 1, e l'ammontare delle risorse disponibili per gli
interventi, sulla base delle disponibilita' e delle condizioni di cui
all'art.  2.  I  medesimi   provvedimenti   riportano   altresi'   le
disposizioni di dettaglio relative alle tematiche applicative e  alle
attivita' innovative  ammesse,  alle  condizioni  di  ammissione,  ai
criteri di determinazione e alle modalita' di  rendicontazione  delle
spese e dei costi, alle modalita'  di  determinazione  dei  punteggi,
alle soglie minime dei criteri valutativi, ai valori massimi  e  alle
soglie minime dei relativi elementi, agli  indicatori  di  impatto  e
valori-obiettivo degli interventi, alle disposizioni sulla tutela dei
dati personali  e  agli  oneri  informativi  a  carico  dei  soggetti
richiedenti le agevolazioni, nonche' i termini,  le  modalita'  e  la
modulistica per la presentazione delle domande e delle  richieste  di
erogazione. 
  3. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione
dei contributi e' effettuata nell'ambito della contabilita'  speciale
del Fondo per la crescita sostenibile n.  1726,  cui  affluiscono  le
relative risorse di cui al comma 2. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico  garantisce  l'adempimento
degli obblighi di pubblicita' e informazione di cui  all'art.  9  del
Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle  informazioni  ivi
indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui  all'art.
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  5. I regimi di aiuto relativi agli interventi di  cui  al  presente
decreto  saranno  oggetto  di  relazioni   annuali   trasmesse   alla
Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  11,   lettera   b),   del
Regolamento GBER. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 1° dicembre 2021 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                    Giorgetti         
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 35