Art. 2 Ambito di applicazione e risorse disponibili 1. Al fine di contribuire al perseguimento delle finalita' del Green and Innovation Deal attraverso una misura agevolativa di sostegno ad iniziative che contribuiscano alla transizione ecologica e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilita' e che tengano conto degli impatti sociali, il presente decreto disciplina i termini, le condizioni e le modalita' d'intervento del Fondo per la crescita sostenibile mediante la concessione di agevolazioni in forma di contributo a supporto della realizzazione di programmi ed iniziative ammessi ai finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI. 2. Per l'attuazione della misura agevolativa di cui al comma 1, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie: a) 600 (seicento) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'art. 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi dell'art. 1, comma 90, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) 150 (centocinquanta) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al netto degli oneri per le attivita' di gestione di cui al comma 5. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in sede di prima applicazione, i successivi interventi di attuazione della misura agevolativa di cui al comma 1 sono definiti con decreti di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, con cui sono destinate ai medesimi le ulteriori risorse disponibili di fonte comunitaria, nazionale e regionale, previa disponibilita' di adeguate risorse del FRI da destinare alla concessione dei finanziamenti agevolati. 4. Le risorse disponibili sono destinate in pari misura a ciascuna delle due procedure di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 9, comma 1. Nell'ambito degli interventi attivati utilizzando la procedura a sportello di cui alla lettera a) di tale comma, una quota pari al 60 per cento delle risorse e' riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Nell'ambito della predetta riserva, una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa e' destinata alle micro e piccole imprese. 5. Il Ministero dello sviluppo economico puo' gestire gli interventi attivati ai sensi del presente decreto direttamente o puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, anche per le attivita' di supporto alla valutazione tecnica dei progetti, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per gli adempimenti relativi alla valutazione tecnica dei progetti, il Ministero dello sviluppo economico puo' altresi' avvalersi dei competenti soggetti iscritti all'Albo esperti innovazione tecnologica. Gli oneri per le attivita' di gestione nella misura massima del 3 per cento delle agevolazioni complessive sono posti a carico delle risorse destinate alla concessione dei contributi. 6. Le modalita' e le procedure di accesso al FRI sono stabilite nel presente decreto ai sensi del decreto interministeriale 23 febbraio 2015 indicato in premessa.