Art. 2 
 
            Ambito di applicazione e risorse disponibili 
 
  1. Al fine di contribuire  al  perseguimento  delle  finalita'  del
Green and  Innovation  Deal  attraverso  una  misura  agevolativa  di
sostegno ad iniziative che contribuiscano alla transizione  ecologica
e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilita' e che
tengano conto degli impatti sociali, il presente decreto disciplina i
termini, le condizioni e le modalita' d'intervento del Fondo  per  la
crescita sostenibile mediante la concessione di agevolazioni in forma
di  contributo  a  supporto  della  realizzazione  di  programmi   ed
iniziative ammessi ai finanziamenti agevolati a valere sulle  risorse
del FRI. 
  2. Per l'attuazione della misura agevolativa di  cui  al  comma  1,
sono  complessivamente   rese   disponibili,   in   sede   di   prima
applicazione, le seguenti risorse finanziarie: 
    a) 600 (seicento)  milioni  di  euro  per  la  concessione  delle
agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a  valere  sulle
risorse del FRI di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  utilizzando  le  risorse  di  cui  all'art.  30  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi dell'art.  1,  comma  90,
lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    b) 150 (centocinquanta) milioni di euro per la concessione  delle
agevolazioni nella forma del contributo a  fondo  perduto,  a  valere
sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 90, lettera  b),  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, al netto degli oneri per le attivita'
di gestione di cui al comma 5. 
  3. Fermo restando quanto previsto al  comma  2  in  sede  di  prima
applicazione, i successivi  interventi  di  attuazione  della  misura
agevolativa  di  cui  al  comma  1  sono  definiti  con  decreti   di
attivazione del Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  cui  sono
destinate ai medesimi  le  ulteriori  risorse  disponibili  di  fonte
comunitaria, nazionale e regionale, previa disponibilita' di adeguate
risorse del FRI  da  destinare  alla  concessione  dei  finanziamenti
agevolati. 
  4. Le risorse disponibili sono destinate in pari misura a  ciascuna
delle  due  procedure  di  concessione  delle  agevolazioni  previste
dall'art.  9,  comma  1.  Nell'ambito   degli   interventi   attivati
utilizzando la procedura a sportello di cui alla lettera a)  di  tale
comma, una quota pari al 60 per cento delle risorse e'  riservata  ai
progetti proposti da PMI e da  reti  di  imprese.  Nell'ambito  della
predetta riserva, una sottoriserva pari al 25 per cento della  stessa
e' destinata alle micro e piccole imprese. 
  5.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'   gestire   gli
interventi attivati ai sensi del presente decreto direttamente o puo'
avvalersi, sulla base di apposita convenzione, anche per le attivita'
di supporto alla valutazione tecnica dei  progetti,  di  societa'  in
house ovvero di societa' o enti in possesso dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive  modificazioni
e integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di
cui al presente comma si applica quanto previsto dall'art.  3,  comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  dall'art.  19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per gli adempimenti
relativi alla valutazione tecnica dei progetti,  il  Ministero  dello
sviluppo economico puo' altresi' avvalersi  dei  competenti  soggetti
iscritti all'Albo esperti innovazione tecnologica. Gli oneri  per  le
attivita' di gestione nella misura massima  del  3  per  cento  delle
agevolazioni complessive sono posti a carico delle risorse  destinate
alla concessione dei contributi. 
  6. Le modalita' e le procedure di accesso al FRI sono stabilite nel
presente decreto ai sensi del decreto interministeriale  23  febbraio
2015 indicato in premessa.